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Prestiti dai Confidi: Estesa la moratoria per i finanziamenti

 

La legge di Bilancio 2021 introduce proroghe e nuove disposizioni volte a mantenere ed incrementare l’accesso delle imprese alla liquidità.

 

L’intervento del Fondo di garanzia di cui all’articolo 13 del decreto legge 23/2020 è prorogato fino al 30 giugno 2021, consentendo quindi alle piccole e medie imprese di ricorrere al credito garantito ancora per un semestre, fatta eccezione per le imprese con non meno di 250 dipendenti, che disporranno di un minor termine al 28 febbraio 2021.

 

Anche la moratoria ex articolo 56 del decreto legge 18/2020 è prorogata al 30 giugno 2021, con l’effetto quindi di consentire alle imprese che l’avessero già richiesta di fruire – in via automatica – di ulteriori sei mesi di sospensione dei pagamenti sottostanti, salvo una rinuncia espressa dell’impresa da comunicare entro il 31 gennaio (31 marzo per le imprese del settore turistico, per le quali la moratoria era già stata estesa a tale data).

 

Anche il termine di 18 mesi per le eventuali procedure esecutive di cui all’articolo 56 del decreto legge 18/2020 decorrerà dal 30 giugno 2021 e non più dal 31 gennaio 2021. Per le imprese che ancora non avessero richiesto questa misura di sostegno si riaprono i termini e potranno provvedervi sino a tutto il 31 gennaio 2021. Per fare fronte al maggiore impegno finanziario la dotazione della sezione apposita del Fondo di garanzia è incrementata di 600 milioni di euro.

 

La legge di Bilancio 2021 prevede poi una seconda importante novità relativa ai Confidi, destinatari di contributi per il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura di cui all’articolo 15 della legge 108/1996: qualora non necessari, essi possono essere utilizzati dai Confidi sia per nuove garanzie a intermediari, sia per erogare direttamente credito.

 

Le garanzie, in particolare, potranno riguardare operazioni per liquidità a favore delle micro imprese e Pmi a elevato rischio finanziario (normalmente sgradite al sistema bancario), dietro stipula di apposite convenzioni con le banche e gli altri intermediari finanziari; anche le operazioni di rinegoziazione o allungamento dei debiti o sospensione potranno essere oggetto di garanzia – i nuovi finanziamenti per rinegoziazione garantiti dai confidi, se concessi, dovranno prevedere credito addizionale in misura minima del 20 per cento del debito residuo in essere.

 

L’erogazione diretta di credito da parte dei confidi nei confronti delle micro imprese e Pmi è invece una novità, ed è consentita nel limite di 40mila euro per singola operazione: stante la delicatezza dell’attività svolta, essa sarà consentita solo ai Confidi iscritti agli albi ex articoli 106 e 112-bis del Testo unico bancario, previa compliance degli stessi ai requisiti patrimoniali, di governance, organizzativi e di trasparenza che saranno fissati con decreto del ministero dell’Economia.

 

Un terzo intervento della Finanziaria 2021 è rappresentato dal sostegno consulenziale e finanziario al salvataggio delle imprese in crisi da parte dei lavoratori: come già previsto anche dal Fondo ex articolo 43 del decreto legge 34/2020 gestito da Invitalia, i dipendenti possono costituirsi in cooperativa per acquistare e ristrutturare l’azienda in crisi per la quale lavorano, con il sostegno delle società finanziarie cooperative di cui all’articolo 17 della legge 49/1985.

 

Sarà il ministero dello Sviluppo economico ad incaricare e remunerare le finanziarie del mondo cooperativo al fine di assistere i lavoratori, fornendo loro consulenza per creare la nuova cooperativa e anche successivamente finanziarla per consentire il workers’ buy-out previsto dalla legge. Per sostenere queste nuove iniziative sono state incrementate le dotazioni del fondo speciale per la crescita sostenibile ex articolo 23 del decreto legge 83/2012 di complessivi 20 milioni di euro.

 

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