La Corte di Giustizia Tributaria (CGT) del Piemonte ha recentemente stabilito che le spese sostenute dai professionisti per omaggi e regali possono essere considerate deducibili in quanto rientrano nelle spese di rappresentanza. Questo importante pronunciamento è stato formulato nella sentenza 163/2/2024 del 23 maggio 2024.
Il Caso
Il caso esaminato dalla CGT Piemonte riguarda un accertamento fiscale effettuato nei confronti di un professionista. L’accertamento contestava l’inerenza delle spese sostenute per omaggi e regali, recuperando tali importi a tassazione con una conseguente rideterminazione del reddito imponibile e delle relative imposte. Il professionista ha impugnato l’avviso di accertamento, ottenendo un accoglimento del ricorso in primo grado e la conferma della decisione in appello.
La decisione di secondo grado affronta una questione dibattuta in ambito fiscale: la deducibilità delle spese per omaggi e regali. La normativa vigente, in particolare l’articolo 108, comma 2, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), prevede la deducibilità delle spese di rappresentanza a condizione che siano inerenti e congrue, stabilite tramite decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF). La normativa specifica inoltre che le spese per beni distribuiti di valore unitario non superiore ai cinquanta euro sono comunque deducibili.
Le spese di rappresentanza sono quei costi sostenuti per promuovere l’immagine aziendale o professionale. Queste spese devono rispondere ai criteri di inerenza e congruità, essere legate alla natura e destinazione delle attività svolte, al volume dei ricavi e all’attività internazionale dell’impresa. Sebbene la normativa non faccia esplicito riferimento alle spese per omaggi e regali, la CGT Piemonte ha interpretato che tali spese rientrano nella categoria delle spese di rappresentanza.
Nel caso esaminato, la CGT Piemonte ha considerato che le spese per omaggi e regali svolgono una funzione simile alle spese di rappresentanza, migliorando l’immagine del professionista e promuovendo i suoi servizi. La funzione promozionale dei beni regalati risultava evidente poiché i destinatari degli omaggi risiedevano nello stesso ambito geografico del professionista, configurandosi come potenziali clienti. Questo legame diretto tra le elargizioni e la promozione dei servizi offerti giustifica l’inclusione di tali spese tra quelle deducibili.