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Rapporti a termine, benefici per la stabilizzazione

 

In questo momento, dove l’attenzione è focalizzata sulle deroghe che interverranno al codice dei contratti, è utile un riepilogo delle opportunità a favore delle aziende di ridurre il costo delle trasformazioni a tempo indeterminato

 

La legislazione nazionale pone a favore dei datori di lavoro che stabilizzino rapporti di lavoro a termine numerosi incentivi, i quali, configurandosi come una riduzione della contribuzione datoriale, tendono ad incoraggiare le trasformazioni contrattuali a tempo indeterminato.

Apprendistato: Nel caso di apprendistato professionalizzante (o di secondo livello), quando il datore di lavoro confermi in servizio l’apprendista, viene riconosciuta la possibilità di applicare, per un ulteriore anno, la contribuzione agevolata concessa durante il periodo formativo. Nel caso in cui al momento del mantenimento in servizio l’apprendista (professionalizzante) non abbia compiuto il trentesimo anno di età, in aggiunta all’ulteriore anno di contribuzione agevolata, si potrà beneficiare di uno sconto sulla contribuzione datoriale pari al 50%, fino ad un massimo di € 3.000,00 per la durata di 12 mesi.

 

Lavoratori che non abbiano mai stipulato contratti di lavoro a tempo indeterminato di età inferiore a 35 anni: La trasformazione a tempo indeterminato viene premiata con un beneficio anche quando riguardi lavoratori che non abbiano mai intrattenuto in precedenza un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In tal caso però il limite d’età è variabile: per il 2020 il lavoratore non deve aver compiuto i 35 anni, dal 2021 tale limite si abbasserà a 30 anni. La durata del beneficio è pari al 50% del costo contributivo, nel limite di € 3.000,00 per la durata di tre anni; se il soggetto è residente in una regione in transizione (Abbruzzo, Molise, Sardegna) o meno sviluppata (Basilicata, Campania, Puglia, Sicilia, Calabria) l’importo del bonus viene aumentato al 100% del costo contributivo, nel rispetto del limite di € 8060,00 per ciascuno dei tre anni.

 

Incentivo ANPAL “Io Lavoro”: L’entità del beneficio è pari al 100% della contribuzione datoriale nel limite massimo di € 8.060,00 per la durata di 12 mesi, ed è rivolto alle trasformazioni di giovani disoccupati che non abbiano compiuto il ventiquattresimo anno di età. Se invece i soggetti incentivabili abbiano un’età maggiore, occorre in aggiunta che siano privi d’impiego regolarmente retribuito da al meno da 6 mesi. Il beneficio ANPAL tuttavia, è applicabile alle sole trasformazioni intervenute tra l’1.1.2020 ed il 31.12.2020.

 

Lavoratori disabili provenienti dal collocamento mirato: L’entità e la durata della misura dipendono dal grado di disabilità del lavoratore, in particolare, per disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% spetta un beneficio pari al 70% della retribuzione imponibile previdenziale per la durata di 36 mesi. Se il grado di disabilità è compreso tra il 69% ed il 79% il beneficio, per la medesima durata, ammonta al 35% della retribuzione del lavoratore. Quando invece la trasformazione riguardi lavoratori affetti disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione superiore al 45% della capacità lavorativa, il beneficio ammonta al 70% della retribuzione previdenziale per la durata di 36 mesi.

 

Lavoratori o lavoratrici disoccupati che abbiano compiuto 50 anni oppure donne di qualsiasi età: Premio per le stabilizzazioni contrattuali con uno sconto sulla contribuzione pari 50% del costo contributivo per la durata massima di 18 mesi. Le trasformazioni, per beneficiare del premio, devono riguardare lavoratori o lavoratrici che abbiano compiuto 50 anni e siano disoccupati da oltre 12 mesi, oppure donne di qualsiasi età ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito al meno da 24 mesi, e donne prive di un impiego regolarmente retribuito al meno 6 mesi, residenti in aree svantaggiate oppure impiegate in settori caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere.

 

Lavoratore percettore di Naspi o in CIGS: La trasformazione a tempo indeterminato di un soggetto percettore di Naspi viene premiata con uno sconto sulla contribuzione pari al 20% dell’indennità residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore se fosse rimasto privo di occupazione. Diversamente, in caso di trasformazione a tempo indeterminato di soggetti che abbiano fruito della CIGS per almeno 3 mesi, anche non continuativi, dipendenti di aziende beneficiarie di CIGS da almeno 6 mesi, spetta all’azienda un bonus pari all’integrazione teorica che sarebbe spettata al lavoratore, ridotta di tre mesi. Sia in caso di soggetti beneficiari di NASPI che di CIGS, sia lecito attivare un contratto di apprendistato professionalizzante in difetto dei limiti di età imposti dal D.Lgs. 81/2015.

 

Giovani Eccellenze: Per il periodo che intercorre tra l’1.1.2020 ed il 31.12.2020, anche la trasformazione a tempo indeterminato di Giovani Eccellenze viene premiata con uno sconto. Il beneficio ammonta ad € 8.000,00 per la durata di 12 mesi. L’età del soggetto incentivabile varia in funzione del titolo conseguito: 29 anni e 364 giorni in caso di Laurea Magistrale, 33 anni e 364 giorni in caso di dottorato di ricerca. Anche il punteggio (nel caso di Laurea) influisce ai fini del beneficio: occorre che sia stato conseguito entro il termine ordinario del corso di studi, con un voto non inferiore a 110 e lode ed una media ponderata non inferiore a 108/110. La norma tuttavia non è pienamente operativa in quanto è ancora ad oggi in attesa delle istruzioni attuative da parte dell’INPS.


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