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Rapporto biennale sulla situazione del personale: ultimi giorni per l’invio

 

I datori di lavoro hanno tempo fino al 15 luglio per inviare telematicamente il Rapporto biennale sulla situazione del personale. Questa scadenza è stata fissata dal decreto interministeriale Lavoro-Famiglia del 3 giugno scorso. Per le future annualità, la scadenza rimarrà il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura del biennio.

Chi deve presentare il rapporto

  • Aziende pubbliche e private con più di 50 dipendenti complessivi.
  • Aziende con sede legale all’estero che hanno in Italia una o più sedi con più di 50 dipendenti.
  • Società incorporanti in caso di fusione avvenuta prima della fine del biennio.

Anche le aziende con meno di 50 dipendenti possono redigere il rapporto su base volontaria, ad esempio per ottenere la certificazione della parità di genere o per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici finanziati dal Pnrr.

Il rapporto deve essere compilato esclusivamente online utilizzando l’applicativo messo a disposizione dal Ministero del Lavoro sul portale Servizi Lavoro. L’accesso può essere effettuato dal legale rappresentante o da altri soggetti delegati in possesso di credenziali Spid/Cie.

 

Sezioni del modello

Il processo di creazione del modello prevede la compilazione di sette sezioni, con la possibilità di salvare il modello in bozza e inviarlo entro il 15 luglio. L’applicativo tiene traccia di ogni modifica, permettendo di annullare l’operazione e richiedere l’annullamento tramite il canale Urp.

L’applicativo informatico rilascia una ricevuta che attesta la corretta redazione del modulo e il salvataggio dello stesso. La redazione e il salvataggio sul portale certificano l’avvenuta comunicazione del rapporto alla Consigliera di parità regionale competente per territorio. Una copia del prospetto, unitamente alla ricevuta, deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali entro il 15 luglio.

Sanzioni

  • Sanzioni amministrative previste dall’articolo 11 del DPR 520/1955.
  • Sospensione dei benefici contributivi per un anno se l’inottemperanza si protrae per oltre 12 mesi (articolo 46, comma 4, Dlgs 198/2006).

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro verifica la veridicità dei rapporti. In caso di rapporto mendace o incompleto, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro (articolo 46, comma 4 bis, Dlgs 198/2006).

 

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