Nuova disciplina a regime delle dilazioni con l’agente della riscossione imperniata sulla possibilità di scegliere le partite da rateizzare. Le nuove regole in materia di soglie di debito entro cui non occorre dimostrare lo stato di difficoltà del debitore e di decadenza dal piano di rientro troveranno applicazione con riferimento – e limitatamente – a ciascuna domanda di rateazione. Viene inoltre messa a regime la facoltà di estinguere i debiti con l’agente della riscossione mediante l’utilizzo in compensazione dei crediti certificati verso la pubblica Amministrazione.
IL CONTENUTO DELLA DOMANDA DI RATEAZIONE:
Una delle clausole modificate dalla novella riguarda la soglia di debito entro cui non occorre comprovare lo stato di difficoltà del debitore e quindi non è richiesto di allegare alcuna documentazione alla domanda. Dal 16 luglio, l’importo in questione è stato raddoppiato a 120.000 euro. Ne consegue che, entro questo ammontare, il debitore è libero di decidere la durata della dilazione, purché entro la durata massima di 72 rate mensili.
La novella ha elevato da 5 a 8 rate complessivamente non pagate la condizione di decadenza dal piano di rientro. Sul punto, si ricorda che, allo stato attuale, si intrecciano quattro differenti tempistiche in materia di decadenza, a seconda della data di riferimento della domanda di rateazione. In particolare:
Poiché le regole sopra elencate sono destinate ad applicarsi sino al termine del piano di rientro e poiché ci possono essere rateazioni anche di lunga durata, è evidente che gli operatori dovranno distinguere le casistiche in esame per molto tempo ancora. Si è inoltre disposto, in coerenza con il meccanismo di autonomia delle singole istanze, sopra illustrato, che la decadenza da un piano di rientro non condiziona in alcun modo né la possibilità di presentare nuove domande aventi ad oggetto debiti futuri né la validità delle altre rateazioni eventualmente in corso. A fronte dell’introduzione di evidenti elementi di maggiore flessibilità nelle dilazioni nonché dell’allungamento della causa di decadenza, rispetto a quella immediatamente previgente, la novella legislativa ha previsto una clausola restrittiva: in caso di decadenza da una dilazione, il debito residuo non può essere più dilazionato. In proposito, si ricorda che, in forza della normativa precedente, il debitore decaduto poteva rientrare nel sistema delle dilazioni versando per intero tutte le rate scadute. Questa possibilità non è dunque più ammessa.
In caso di decadenza da un piano di rientro non è mai possibile dilazionare il debito residuo. La decadenza da una dilazione non condiziona né la possibilità di chiedere nuove dilazioni per debiti diversi da quelli decaduti né la validità di altre rateazioni eventualmente già avviate.
Per raccordare la disciplina riformata con le domande di rateazione presentate prima della sua entrata in vigore (16 luglio 2022), si è disposto che, in caso di decadenza da dilazioni precedenti, continua a trovare applicazione la “vecchia” regola secondo cui si può beneficiare di nuove rateazioni pagando tutte le rate scadute. Una volta saldato il pregresso, la nuova domanda rientrerà nel campo di operatività della disciplina riformata dell’attuale articolo 19, Dpr n. 602/1973, con l’effetto che:
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