Si chiede solo online la rateazione dei debiti Inail non iscritti a ruolo. Il pagamento della prima rata adesso è dovuto entro cinque giorni dall’accoglimento dell’istanza e non più insieme al deposito della stessa, come avveniva in passato.
L’intervento riguarda i debiti per premi e accessori, dovuti a titolo di omissione o di evasione, purché non iscritti a ruolo: infatti, in quest’ultima ipotesi, l’istanza di dilazione va presentata all’Agente della riscossione.
La rateazione può essere richiesta anche per i debiti contributivi per i quali il datore di lavoro ha comunicato la facoltà di effettuare il pagamento in quattro rate (in sede di autoliquidazione dei premi).
Possono essere oggetto della dilazione sia i debiti contributivi scaduti, sia quelli contributivi correnti per i quali non è ancora decorso il termine di pagamento: per questa fattispecie la domanda va presentata prima dell’ultimo giorno utile per il pagamento.
Per ottenere la rateazione, l’azienda deve rispettare una serie di condizioni:
- non deve essere presente più di una rateazione in corso concessa;
- non deve essere stato emesso nei confronti del debitore un provvedimento di revoca della rateazione nel biennio precedente a quello di presentazione dell’istanza;
- l’importo della singola rata comprensiva di interessi non può essere inferiore a 150 euro;
- il debitore deve dichiarare di trovarsi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica e riconoscere in modo esplicito e incondizionato il debito per premi e eventuali accessori di cui chiede la dilazione;
- l’istante deve rinunciare a tutte le eccezioni che possono influire sull’esistenza e azionabilità del credito dell’Inail, nonché agli eventuali giudizi di opposizione proposti in sede civile.
L’Inail può concedere rateazioni fino a un massimo di 24 rate mensili. Diverse modalità vanno osservate per dilazioni più lunghe o a seconda degli importi dovuti.
È comunque opportuno che il debitore – prima di presentare l’istanza – abbia conoscenza della sua posizione contributiva complessiva, oltre alla sostenibilità dell’impegno finanziario che si sta assumendo.
Se l’azienda omette o versa solo in parte la prima rata, scatta l’annullamento della rateazione concessa e del piano di ammortamento: l’annullamento viene così comunicato al debitore insieme con la richiesta di pagamento integrale dei debiti. A quel punto, i debiti che avevano formato oggetto del piano non potranno più entrare in una nuova istanza di rateazione e saranno iscritti a ruolo dalla sede Inail competente per territorio.
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