La rilevazione fiscale e contabile dei crediti in sofferenza impone attenzione su note di variazione e svalutazioni. Fondamentale monitorare le procedure concorsuali entro il 31 dicembre.
Nel bilancio di fine esercizio, la gestione dei crediti commerciali non riscossi assume rilevanza sotto il duplice profilo contabile e fiscale. La normativa IVA e le regole di bilancio impongono di verificare, caso per caso, le condizioni per l’emissione di note di variazione in diminuzione e la necessità di procedere alla svalutazione civilistica dei crediti.
Note di variazione IVA: quando si può recuperare l’imposta
L’articolo 26 del DPR 633/72 consente l’emissione di note di credito per recuperare l’IVA in presenza di eventi sopravvenuti che comportano la riduzione della base imponibile, come l’apertura di una procedura concorsuale.
In particolare, la possibilità di emettere la nota di variazione sorge:
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in caso di fallimento o liquidazione giudiziale, dalla data della sentenza dichiarativa;
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per il concordato preventivo, dalla data del decreto di omologazione;
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in caso di composizione negoziata della crisi, dalla pubblicazione del contratto nel Registro imprese, purché ciò avvenga entro il 31 dicembre.
La nota va emessa entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è verificato l’evento. Se, ad esempio, il fallimento del debitore è dichiarato il 29 dicembre 2025, il cedente potrà emettere la nota entro il 30 aprile 2026 e recuperare l’imposta nella relativa liquidazione periodica.
Effetti contabili: la svalutazione dei crediti in bilancio
Dal punto di vista civilistico, l’articolo 2426, comma 1, n. 8 del Codice civile prevede che i crediti vadano iscritti in bilancio al valore presumibile di realizzo. La presenza di insoluti protratti, la conoscenza di difficoltà finanziarie del debitore o l’apertura di una procedura concorsuale rappresentano segnali di perdita di valore che impongono la svalutazione, con effetto sul conto economico.
Nel bilancio 2025, le imprese dovranno pertanto:
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rilevare una svalutazione analitica per i crediti con perdita accertata;
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oppure applicare un criterio forfetario (percentuale storica di insolvenze) per la svalutazione collettiva su crediti a breve scadenza non ancora scaduti ma a rischio.
La svalutazione rilevata è deducibile ai fini IRES nei limiti dell’articolo 106 TUIR (0,5% del valore nominale dei crediti esistenti a fine esercizio, al netto di quelli già coperti da garanzie o già dedotti).
Aspetti operativi: attenzione al monitoraggio procedurale
Per non perdere il diritto al recupero IVA, è essenziale il monitoraggio degli eventi concorsuali a cavallo d’anno. La pubblicazione nel Registro imprese di procedure aperte tra il 27 e il 31 dicembre può risultare decisiva per emettere la nota entro aprile e recuperare l’imposta. In caso contrario, l’IVA resta definitivamente a carico del cedente, salvo eventi successivi nel 2026.
Analogamente, anche la corretta imputazione della svalutazione in bilancio richiede che gli elementi oggettivi di perdita siano noti e documentabili entro la data di chiusura dell’esercizio.