Redditi in natura, dal 1° luglio la prima stretta per le auto aziendali

 

La legge Bilancio 2020 ha modificato il criterio di valorizzazione del fringe benefit auto ai fini fiscali e contributivi a partire dal 01 Luglio 2020, prevedendo quattro valori, fra loro alternativi al posto dell’unico a oggi in vigore.

 

L’articolo 51, comma 4, lettera a) del Tuir, applicabile sulle vetture assegnate fino al 30 giugno, stabilisce di sottoporre a tassazione e contribuzione il 30% dell’importo corrispondente al valore convenzionale di 15mila km secondo il costo chilometrico specificato per ogni tipo di autoveicolo dalle tabelle pubblicate annualmente dall’Aci (al netto di eventuali contributi a carico del dipendente). Lo stesso articolo individua, dal 1°luglio, un valore crescente in funzione delle emissioni di anidride carbonica del veicolo.

 

La legge di bilancio del 2020, per incentivare la diffusione di auto a basso impatto ambientale, ha previsto che i mezzi (autoveicoli, motocicli e ciclomotori) con valore di emissione di anidride carbonica entro i 60 grammi per chilometro con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020 scontino un valore corrispondente non al 30, ma al 25% dei 15.000 km. Tale percentuale sale al 30% con un’emissione di Co2 per km superiore a 60, ma entro i 160 grammi, passando al 40% entro i 190 grammi, fino al 50% per cento se il valore di emissione per km supera i 190 grammi. Inoltre, dal 2021 i veicoli con emissione superiore a 160 grammi di Co2 per km verranno ulteriormente penalizzati.

 

Sulla «Gazzetta Ufficiale» del 31 dicembre sono stati pubblicati i costi chilometrici del fringe benefit dell’auto aziendale in due liste di valori: quelli validi fino al 30 giugno e quelli in vigore dal 1° luglio (in parte aggiornati il 4 febbraio) che tengono conto del valore imponibile (fiscale e previdenziale) in funzione dell’emissione di Co2, ma non è chiaro stabilire su quali veicoli gli stessi possano essere applicati.

 

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