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Regime forfetario e verifica dei presupposti di applicabilità delle “cause ostative”

Il regime forfetario, introdotto dalla Legge n. 190/2014, è un regime fiscale agevolato per le imprese e i professionisti di minori dimensioni, noto anche come “flat tax” per le partite IVA. Questo regime prevede agevolazioni fiscali e contributive, a condizione che siano rispettati i requisiti di accesso e permanenza nel regime. La normativa è stata successivamente modificata dalla Legge n. 208/2015, dalla Legge n. 145/2018, dal D.L. n 124/2019 e dalla Legge n. 197/2022.

Cause ostative

Secondo l’art. 1, comma 57, lett. d-bis e d-ter della Legge 190/2014, non possono avvalersi del regime forfetario:

  1. Le persone fisiche che, nell’anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l’importo di 30.000 euro.
  2. Coloro che esercitano attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso (o erano intercorsi) rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.
  3. Coloro che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio per l’esercizio di arti o professioni.

Chiarimenti

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello 50/2024, ha chiarito che:

  • Possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso (o erano intercorsi) rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.
  • La verifica della soglia dei 30.000 euro di redditi di lavoro dipendente è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
  • La circostanza che un professionista possa instaurare un rapporto di lavoro autonomo con un soggetto estero con il quale è intercorso un rapporto di lavoro dipendente durante il periodo di sorveglianza esclude la sussistenza di una trasformazione artificiosa in attività di lavoro autonomo, non essendovi alcun criterio di collegamento con il territorio dello Stato dei redditi da lavoro dipendente percepiti all’estero.

L’accesso al regime forfetario è possibile solo se il contribuente trasferisce la propria residenza fiscale in Italia, cessando il rapporto di lavoro dipendente con il datore di lavoro estero entro il 31 dicembre dell’anno precedente. La residenza fiscale del contribuente deve essere effettiva a partire dal 2024 per poter beneficiare del regime forfetario.

Requisiti

Per accedere al regime forfetario, le persone fisiche devono rispettare i seguenti requisiti:

  • Non devono aver percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati superiori a 30.000 euro nell’anno precedente, a meno che il rapporto di lavoro sia cessato.
  • Non devono esercitare attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso (o erano intercorsi) rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.
  • Devono trasferire la residenza fiscale in Italia se erano residenti all’estero.

 

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