La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha introdotto importanti novità per i contribuenti forfettari, in particolare per chi esercita contemporaneamente un’attività autonoma e un lavoro dipendente. Tra i cambiamenti più rilevanti troviamo:
- Deroga al divieto di coesistenza tra lavoro autonomo e dipendente, con l’introduzione del cosiddetto “contratto misto”.
- Aumento temporaneo della soglia di reddito da lavoro dipendente o assimilato per l’accesso al regime forfettario, che passa da 30.000 a 35.000 euro.
Queste modifiche ampliano la platea di soggetti che possono beneficiare del regime agevolato, ma sollevano anche alcune incertezze interpretative.
Il contesto normativo del regime forfettario
Il regime forfettario è stato introdotto dalla Legge 190/2014 per semplificare gli adempimenti fiscali e ridurre il carico fiscale per lavoratori autonomi e piccole imprese con ricavi o compensi fino a 85.000 euro annui.
Uno dei limiti di accesso al regime è rappresentato dal reddito da lavoro dipendente o assimilato, che non può superare i 30.000 euro annui. Questa soglia è stata introdotta per evitare che il forfettario venga utilizzato come strumento di ottimizzazione fiscale da chi ha già una fonte di reddito principale derivante da lavoro subordinato.
Le novità della Legge di Bilancio 2025
1. Introduzione del “contratto misto”
L’articolo 17 della Legge di Bilancio 2025 introduce una deroga al divieto di coesistenza tra lavoro dipendente e attività autonoma. La norma permette l’accesso al regime forfettario anche se l’attività autonoma è esercitata nei confronti dello stesso datore di lavoro con cui si ha un contratto da dipendente.
Questa eccezione si applica solo in presenza di un contratto misto, che deve rispettare precise condizioni:
- Il lavoratore deve essere iscritto a un albo professionale o esercitare attività di rappresentanza commerciale.
- L’azienda datrice di lavoro deve avere almeno 250 dipendenti.
- Il contratto di lavoro dipendente deve essere a tempo parziale (tra il 40% e il 50% dell’orario full-time previsto dal CCNL di riferimento).
- Il domicilio professionale dell’attività autonoma deve essere distinto dalla sede aziendale.
- Il contratto misto deve essere certificato ai sensi dell’articolo 76 del D.Lgs. 276/2003.
2. Aumento della soglia di reddito da lavoro dipendente
Un’altra importante novità è l’innalzamento temporaneo della soglia di reddito da lavoro dipendente per accedere al regime forfettario, che passa da 30.000 a 35.000 euro per il solo anno 2025.
Chi nel 2024 ha percepito redditi di lavoro dipendente o pensione fino a 35.000 euro potrà quindi entrare nel regime forfettario nel 2025.
Dubbi interpretativi e problemi per il 2026
La misura relativa alla soglia di reddito a 35.000 euro è temporanea, il che solleva interrogativi sulla situazione dei contribuenti dal 2026 in poi.
Dal 2026 il limite tornerà a 30.000 euro, con il rischio che chi ha beneficiato della deroga nel 2025 si trovi automaticamente escluso dal forfettario l’anno successivo. La normativa attuale prevede che il superamento del limite di reddito determini l’uscita dal regime agevolato dall’anno successivo.
Un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate potrebbe essere necessario per definire meglio le modalità di applicazione della norma e prevenire incertezze interpretative.
Regime contributivo per chi adotta il “contratto misto”
A seconda della tipologia di attività autonoma esercitata, il lavoratore sarà soggetto a regimi contributivi diversi:
- Professionisti iscritti a un albo → versamento contributivo alla Cassa previdenziale di categoria.
- Lavoratori autonomi non iscritti a un albo → contributi alla Gestione Separata INPS (24%), con possibilità di addebito del 4% all’azienda.
- Agenti e rappresentanti di commercio → obbligo contributivo Enasarco.