Il nuovo regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati, introdotto dal Dlgs 209/2023, conferma una linea di apertura verso il rientro di talenti e competenze in Italia, anche in casi complessi come quello dei lavoratori frontalieri.
Il caso: rientro del frontaliere e datore di lavoro identico
Il contribuente istante ha lavorato all’estero dal 2018, pur recandosi regolarmente in Italia per svolgere attività come frontaliere. A partire dal 2026 intende rientrare a tutti gli effetti, mantenendo lo stesso datore di lavoro. La questione posta all’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità di accedere al nuovo regime impatriati, previsto dall’articolo 5 del Dlgs 209/2023.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate: apertura al beneficio
Con la risposta a interpello n. 12/2026, l’Agenzia chiarisce che:
- il frontaliere può accedere al regime agevolato;
- non è più richiesto un collegamento funzionale diretto tra il trasferimento di residenza in Italia e l’avvio di una nuova attività lavorativa.
In altri termini, il fatto che il contribuente continui a lavorare per lo stesso datore – con il quale aveva rapporti anche prima dell’espatrio – non preclude l’accesso all’incentivo fiscale, a condizione che siano rispettati tutti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla norma.
Requisiti richiesti dal nuovo regime impatriati
Il beneficio fiscale si applica se:
- il soggetto trasferisce la residenza fiscale in Italia ai sensi dell’art. 2 TUIR;
- è stato residente all’estero per almeno 7 dei 9 periodi d’imposta precedenti al rientro;
- produce reddito da lavoro dipendente, autonomo o d’impresa in Italia;
- non ha beneficiato del precedente regime impatriati nei periodi precedenti.
Il reddito agevolabile è escluso dall’imposizione Irpef nella misura del 50% per un massimo di 5 anni. In alcuni casi, tale esclusione può salire al 60% (presenza di figli minori) o 90% (trasferimento in regioni del Sud).
Esempio pratico
Mario, cittadino italiano, lavora in Svizzera dal 2018 come dipendente. Pur risiedendo oltreconfine, ogni giorno attraversa il confine per lavorare a Como, presso una società italiana. A fine 2025, decide di spostare la sua residenza fiscale in Italia e continua a lavorare con lo stesso datore.
Dal 2026, pur non avviando un’attività nuova, potrà beneficiare del nuovo regime impatriati, avendo:
- risieduto fiscalmente all’estero per almeno 7 anni;
- trasferito la residenza in Italia;
- continuato a produrre reddito da lavoro dipendente in Italia.
Perché serve un approccio strategico
Il caso dei lavoratori frontalieri rientranti è emblematico della complessità delle situazioni transfrontaliere. La corretta pianificazione del rientro consente:
- di non perdere anni agevolabili per errori formali (es. decorrenza della residenza);
- di impostare correttamente la documentazione anagrafica e fiscale;
- di sfruttare integrazioni regionali e detrazioni aggiuntive connesse al regime impatriati;
- di coordinare il rientro con l’uscita da eventuali altri regimi speciali (es. frontalieri).