Regione Lombardia, aggiornamento del 12 giugno 2020

 

Il 12 giugno il presidente Attilio Fontana ha firmato l’Ordinanza n. 566, che integra le misure approvate dal DPCM dell’ 11 giugno 2020. Le disposizioni sono valide da lunedì 15 giugno fino a martedì 30 giugno 2020, salvo dove diversamente indicato.

 

Ripartono dal 15 giugno le seguenti attività:

  • spettacolo, cinema e teatri, sia al chiuso che all’aperto
  • sagre locali
  • servizi per l’infanzia e l’adolescenza (centri estivi)
  • sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse.

Confermato l’obbligo di indossare mascherine o qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca, anche all’aperto, tranne nel caso di intense attività motorie o sportive.

 

In base a quanto disposto dal Dpcm dell’11 giugno sono consentite le competizioni sportive senza pubblico, ad eccezione delle discipline ‘di contatto’ .

 

Restano sospese fino al 14 luglio 2020 le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali simili, all’aperto o al chiuso, le fiere e i congressi.

 

Restano inoltre vietati, fino al 30 giugno 2020, gli spostamenti da e per Stati e territori diversi da Unione Europea, Stati parte dell’accordo di Schengen, Gran Bretagna, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

 

Le attività economiche e produttive sono consentite a condizione che si rispettino i contenuti dei protocolli o delle linee guida Inail allegati o citati nel DPCM dell’11 giugno. Il mancato rispetto dei protocolli o delle linee guida determina la sospensione dell’attività fino al momento in cui vengono ripristinate le condizioni di sicurezza.

 

L’Ordinanza Regionale n. 566 conferma, fino al 30 giugno, le prescrizioni e raccomandazioni già previste per i datori di lavoro dai precedenti provvedimenti tra cui l’obbligo di misurazione della temperatura di tutti i dipendenti, di comunicare tempestivamente i casi sospetti all’ATS di riferimento, e la raccomandazione di scaricare e utilizzare l’app “AllertaLom” compilando il questionario “CercaCovid”.

La misurazione della temperatura dei clienti / utenti è fortemente raccomandata, mentre diventa obbligatoria in caso di accesso ad attività di ristorazione con consumazione al tavolo e per l’accesso ai parchi tematici, faunistici e di divertimento.

 

Qui l’elenco completo delle attività che saranno attive dal 15 giugno nel rispetto delle misure contenute nelle corrispondenti schede dell’allegato 1 dell’Ordinanza n. 566 ‘Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative’:

  • Ristorazione
  • Stabilimenti balneari e spiagge
  • Attività ricettive e locazioni brevi
  • Strutture turistico-ricettive all’aria aperta (campeggi e villaggi turistici)
  • Rifugi alpinistici ed escursionistici ed ostelli per la gioventù
  • Acconciatori, estetisti, tatuatori e piercers, centri massaggi e centri abbronzatura
  • Commercio al dettaglio in sede fissa e agenzie di viaggi
  • Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere, sagre, posteggi isolati e attività in forma itinerante)
  • Uffici aperti al pubblico
  • Piscine
  • Palestre
  • Manutenzione del verde
  • Musei, archivi e biblioteche e altri luoghi della cultura
  • Attività fisica all’aperto
  • Noleggio veicoli e altre attrezzature
  • Informatori scientifici del farmaco e vendita porta a porta
  • Aree giochi per bambini
  • Circoli culturali e ricreativi
  • Formazione professionale
  • Spettacoli
  • Parchi tematici, faunistici e di divertimento
  • Servizi per l’infanzia e l’adolescenza
  • Professioni della montagna
  • Guide turistiche
  • Impianti a fune e di risalita ad uso turistico, sportivo e ricreativo
  • Strutture termali e centri benessere
  • Sale Slot, Sale Giochi, Sale Bingo e Sale Scommesse.

Per tutti gli aspetti non diversamente disciplinati dall’ Ordinanza regionale n. 566, rimane valido quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 giugno 2020, anche in riferimento ai protocolli ed alle linee guida da esso allegati o citati.

 

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