Il Dm 55 del 11 marzo 2022 sul Registro dei titolari effettivi è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 121 del 25 maggio. Si tratta del regolamento, finalizzato alla prevenzione e al contrasto di fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private nonché di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici ad essi affini.
Due le sezioni del registro imprese: una «autonoma», con dati e informazioni sulla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica e di persone giuridiche private, e una «speciale» con le informazioni sulla titolarità effettiva di trust e istituti giuridici affini.
Il decreto prevede, per le imprese dotate di personalità giuridica, che gli amministratori e il fondatore, oppure i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione, comunichino all’ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva. Per trust et similia, la comunicazione deve essere effettuata dal «fiduciario» (nel caso del trust, quindi, il trustee).
Eventuali variazioni delle informazioni sul titolare effettivo andranno comunicate entro 30 giorni. Le informazioni rese, inoltre, dovranno essere confermate annualmente, entro 12 mesi dalla precedente comunicazione (o variazione).  Le comunicazioni dovranno essere effettuate entro i 60 giorni successivi al provvedimento del Mise che attesterà , in seguito alla preliminare emanazione dei necessari provvedimenti attuativi, l’operatività del sistema di comunicazione.
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