Con la legge di Bilancio 2025, il legislatore ha introdotto una disciplina transitoria che consente a committente e prestatore, nel settore trasporti e logistica, di optare per l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge). L’obiettivo è contrastare fenomeni di evasione e tutelare i soggetti in buona fede, anticipando il regime definitivo in attesa dell’autorizzazione dell’Unione europea.
La novità interessa appalti e subappalti per servizi di movimentazione merci, logistica e trasporto, anche se affidati tramite consorzi o altri rapporti contrattuali.
Il committente, se opta per il regime, versa l’Iva dovuta in nome e per conto del prestatore, che resta solidalmente responsabile. Questa scelta, pur opzionale, ha impatti significativi sulla gestione amministrativa e fiscale dell’impresa.
Requisiti e ambito applicativo Possono accedere al regime:
- imprese che ricevono prestazioni da fornitori operanti nella logistica e movimentazione merci;
- committenti e appaltatori in rapporti di subappalto;
- soggetti che optano espressamente per il reverse charge tramite modello telematico.
L’opzione ha durata triennale e si considera esercitata dalla data di trasmissione del modello all’Agenzia delle Entrate, tramite software “ReverseChargeLogistica”.
Casi pratici Esempio 1. Un’azienda logistica affida a terzi lo stoccaggio merci. Opta per il reverse charge: il prestatore emette fattura con Iva esposta e l’annotazione obbligatoria, ma non versa l’imposta. Sarà il committente a pagare tramite F24 con codice tributo 6045 e indicazione del soggetto solidalmente responsabile con codice identificativo “66”. La fattura viene registrata nei registri Iva con modalità coerenti al regime.
Esempio 2. Un subappaltatore, incaricato da un appaltatore che non ha optato per il regime, può comunque esercitare l’opzione per il rapporto con il proprio diretto committente. L’opzione è autonoma e specifica per ciascun contratto, con obbligo di comunicazione individuale.
Adempimenti operativi
- Comunicazione tramite modello approvato (provvedimento AE 28 luglio 2025 n. 309107);
- versamento Iva entro il 16 del mese successivo all’emissione della fattura, senza compensazione;
- annotazione nei registri Iva da parte di entrambi i soggetti;
- mantenimento della responsabilità solidale del prestatore anche in caso di inadempimento del committente.
Opportunità e criticità L’opzione consente:
- maggiore tutela per il committente da eventuali responsabilità per frodi del fornitore;
- semplificazione dei controlli Iva;
- tracciabilità dei rapporti economici;
- vantaggio competitivo per i fornitori più strutturati.
Restano tuttavia criticità operative:
- responsabilità condivisa e rischio sanzionatorio in caso di errori;
- necessità di adeguamento software contabili e procedure;
- incertezza su compilazione Lipe e dichiarazione Iva, ancora in attesa di chiarimenti.
Perché affidarsi a Beneggi e Associati La corretta gestione del reverse charge logistica richiede un approccio integrato: analisi contrattuale, gestione del modello, adeguamento software, formazione del personale. Beneggi e Associati affianca le imprese in ogni fase, prevenendo errori e sfruttando al meglio le opportunità offerte dalla normativa.
Una consulenza tempestiva è oggi il vero fattore differenziante per chi vuole operare con efficienza, ridurre i rischi e valorizzare le scelte strategiche.
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