Reverse charge nei servizi di trasporto e logistica: cosa cambia per imprese e subappalti

Dal 30 luglio 2025 il meccanismo del reverse charge nei servizi di trasporto, movimentazione merci e logistica è entrato nella fase operativa. La norma, introdotta dall’articolo 1, commi 57-63, della legge 207/2024 (legge di Bilancio 2025) e ampliata dall’articolo 9 del decreto fiscale 84/2025, estende l’inversione contabile a tutti i contratti della filiera, inclusi appalti e subappalti, anche quando non caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera. L’obiettivo dichiarato è rafforzare i controlli e prevenire frodi Iva che negli ultimi anni hanno colpito il settore.

Opzione volontaria e durata triennale

In questa fase il regime opera solo su base opzionale, con scelta congiunta di committente e prestatore. L’opzione, della durata di tre anni, va comunicata all’Agenzia delle Entrate tramite il modello approvato con provvedimento n. 309107 del 28 luglio 2025, disponibile sul portale istituzionale. È possibile applicarla anche nei rapporti tra subappaltatori, senza che sia necessario che committente e primo appaltatore abbiano esercitato la stessa scelta.

Il pagamento dell’Iva avviene tramite modello F24, in nome e per conto del prestatore, con utilizzo del codice tributo 6045, senza possibilità di compensazione.

Aspetti operativi: fatturazione e registrazioni

Il prestatore deve emettere fattura elettronica ai sensi dell’articolo 21 del DPR 633/1972, senza applicazione dell’imposta e con indicazione del codice Natura N6.9.
Il committente è tenuto a versare l’Iva entro il giorno 16 del mese successivo alla data della fattura, anche se liquidatore trimestrale: un aspetto che impone attenzione nella pianificazione dei flussi di cassa.

Lato ciclo passivo, la fattura va registrata come nelle altre operazioni in reverse charge, con recupero dell’imposta versata come credito. Lato ciclo attivo, il prestatore deve registrare correttamente le fatture N6.9 per alimentare in modo coerente la dichiarazione annuale Iva. Resta facoltativo, ma utile, l’invio del documento di integrazione TD16.

Impatti gestionali e rischi

L’applicazione richiede aggiornamenti organizzativi immediati:

  • i contratti di appalto e subappalto devono contenere clausole chiare sull’opzione;

  • i gestionali devono essere adattati per la corretta emissione e registrazione delle fatture;

  • occorre definire procedure di controllo interne per rispettare scadenze e responsabilità.

Il principale rischio è finanziario: il committente deve anticipare l’Iva con cadenza mensile, senza compensazione, recuperandola solo in liquidazione. Senza un piano di tesoreria si rischiano tensioni di cassa.

Opportunità strategiche

Chi si adegua subito trasforma un obbligo in leva competitiva:

  • garantisce tracciabilità e affidabilità ai committenti;

  • riduce il rischio di contestazioni;

  • migliora il proprio posizionamento in gare e vendor list, dove la compliance fiscale è criterio premiante.

In uno scenario di forte controllo pubblico sul settore, gestire il reverse charge con metodo diventa un elemento di solidità finanziaria e reputazionale.

Il reverse charge nella logistica non è solo un adempimento fiscale, ma un tema che tocca contratti, software, tesoreria e rapporti di filiera. Beneggi e Associati supporta le imprese nel trasformare questo vincolo in un’opportunità di solidità operativa e posizionamento competitivo.

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