Con l’articolo 9 del decreto-legge 84/2025, il legislatore ha esteso in modo rilevante il perimetro di applicazione del meccanismo del reverse charge (inversione contabile) agli appalti di trasporto merci, eliminando i precedenti vincoli connessi all’utilizzo prevalente di manodopera e all’impiego di beni strumentali del committente. La norma rientra in un più ampio disegno di contrasto alle frodi IVA nel settore della logistica, già oggetto di indagini in molte Procure italiane.
Si tratta di una modifica strutturale alla disciplina introdotta dalla legge di Bilancio 2025 (legge 207/2024, commi 57 e seguenti), che aveva previsto il reverse charge per prestazioni rese tramite appalti o subappalti con uso prevalente di manodopera presso le sedi del committente e con utilizzo di beni strumentali riconducibili allo stesso. Tali condizioni, tuttavia, risultavano inapplicabili nella maggior parte dei contratti di trasporto merci, che per loro natura non prevedono l’impiego di personale direttamente presso la sede del committente, né l’uso di sue attrezzature.
Un’interpretazione più efficace e meno ambigua
Con il Dl 84/2025, il legislatore prende atto delle criticità emerse e adotta un approccio più lineare: l’obbligo di applicare il reverse charge viene esteso a tutti i contratti di trasporto merci e logistica, indipendentemente dalla struttura contrattuale o dalle modalità operative. È una semplificazione che risponde a un’esigenza di chiarezza e consente agli operatori del settore di evitare incertezze interpretative, che nei mesi scorsi avevano creato non pochi disallineamenti tra committenti e appaltatori.
Per consentire un’applicazione operativa coerente con il diritto comunitario, che impone l’autorizzazione del Consiglio UE per l’estensione dell’inversione contabile a settori non già previsti dalla direttiva IVA, è stato introdotto un regime transitorio opzionale, valido fino all’ottenimento del via libera europeo.
Come funziona il regime opzionale
Nel regime transitorio, prestatore e committente possono concordare che il pagamento dell’IVA venga effettuato direttamente dal committente, per conto del prestatore, che rimane comunque solidalmente responsabile dell’imposta. L’opzione ha durata triennale e deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate mediante apposito modello. Il versamento deve avvenire entro il giorno 16 del mese successivo alla fattura, senza possibilità di compensazione.
L’opzione può essere esercitata anche nei rapporti di subappalto, in modo indipendente rispetto al comportamento degli altri soggetti della filiera: la facoltà del subappaltatore non dipende da decisioni di committente o appaltatore principale.
Esempi concreti
Esempio 1 – Un’impresa di autotrasporto con sede in Lombardia riceve un incarico per trasporto merci da parte di un grande operatore della GDO. Il contratto non prevede uso di personale presso la sede del committente, né utilizzo di attrezzature dello stesso. Con le regole previgenti, il reverse charge sarebbe stato inapplicabile. Ora, invece, è obbligatorio: sarà il committente a dover versare l’IVA.
Esempio 2 – Un subappaltatore logistico fornisce servizi a un appaltatore primario che ha aderito al regime opzionale. Il subappaltatore può decidere autonomamente di esercitare l’opzione, e il committente (o altro soggetto della catena) sarà tenuto a versare l’IVA in nome e per conto del prestatore, senza necessità che tutti gli altri soggetti abbiano aderito alla medesima opzione.
Profili strategici e gestionali
Dal punto di vista aziendale, il nuovo assetto comporta un ripensamento dell’intera catena contrattuale e amministrativa. La responsabilità del versamento si concentra sul committente, che dovrà predisporre procedure interne adeguate per garantire il corretto assolvimento dell’obbligo, senza possibilità di delega o compensazione.
L’adozione dell’opzione rappresenta, inoltre, una scelta strategica. Può favorire rapporti più lineari e trasparenti con la controparte, ridurre i rischi di contestazione IVA, migliorare la tracciabilità delle operazioni e qualificare l’impresa agli occhi di partner e stakeholder.
Beneggi e Associati assiste i clienti nella verifica dell’applicabilità, nella gestione operativa dell’opzione, nell’adeguamento contrattuale e nella predisposizione dei flussi documentali e contabili, con un approccio integrato e proattivo. Perché anticipare significa governare, non subire.