Reverse charge per forfettari: versamento Iva trimestrale e adempimenti

Regime forfettario e reverse charge: versamento Iva trimestrale per acquisti in inversione contabile. Scadenza 16 novembre 2025.

 

 

Dal 2025 cambia l’adempimento dell’art. 17 del DPR 633/1972 per i contribuenti in regime forfettario che risultano debitori d’imposta per operazioni in reverse charge. Con il D.Lgs. n. 81/2025 – pubblicato il 12 giugno 2025, in vigore dal 13 giugno – è stata introdotta una nuova modalità: la dichiarazione Iva dovuta per le operazioni in inversione contabile non va più versata mensilmente ma trimestralmente.

Cosa cambia concretamente
Il regime forfettario prevede che l’impresa o il professionista non rivalsa l’Iva in fattura e non detrae l’Iva sugli acquisti. Tuttavia, in presenza di operazioni soggette a inversione contabile (reverse charge), il contribuente forfettario assume la posizione di debitore d’imposta. Il nuovo termine di versamento è il 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare.

Adempimenti operativi

  • Integrare le fatture ricevute con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta dovuta
  • Emettere autofattura nei casi previsti
  • Versare l’Iva mediante modello F24 entro il termine trimestrale (utilizzando il codice tributo 6003 per il primo trimestre, 6006 per il secondo, 6009 per il terzo e 6012 per il quarto)
  • Conservare la documentazione fiscale e predisporre un registro cronologico per monitorare le operazioni in reverse charge

Esempio pratico
Uno start-up digitale lombarda in regime forfettario acquista un software da un fornitore tedesco nel mese di agosto 2025. Trattandosi di prestazione intracomunitaria, l’operazione ricade nel reverse charge. Il professionista dovrà:

  1. Integrare la fattura estera indicando l’Iva dovuta;
  2. Versare l’Iva entro il 16 novembre 2025 (scadenza del terzo trimestre);
  3. Conservare la fattura integrata e la ricevuta di pagamento;
  4. Annotare l’operazione nel proprio sistema gestionale per tenere traccia dei movimenti IVA.

Operazioni interessate

  • Acquisti intracomunitari di beni oltre la soglia dei 10.000 euro
  • Prestazioni di servizi da fornitori esteri
  • Operazioni interne soggette a reverse charge (es. subappalti, rottami)

La nuova scadenza trimestrale riduce la frequenza degli adempimenti ma impone una maggiore organizzazione contabile. Un errore nei versamenti o nella gestione delle fatture può comportare sanzioni e contestazioni fiscali. Per questo motivo, un supporto professionale nella predisposizione della documentazione, nella verifica della corretta applicazione dell’aliquota e nel controllo delle scadenze diventa un investimento necessario.

Affrontare correttamente gli obblighi IVA per i forfettari non è solo una questione di adempimento ma di posizionamento. In un contesto normativo in costante evoluzione, scegliere un partner che anticipa i rischi e trasforma l’obbligo in vantaggio competitivo è una scelta strategica.

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