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Richiedi il contributo a fondo perduto per la diminuzione di fatturato

 

Per fruire del beneficio previsto dal DL Rilancio è necessario che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 risulti inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Nessuna condizione è invece fissata per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 e per quelli che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni già interessati da un evento calamitoso diverso e precedente all’insorgere dalla pandemia da COVID-19.

 

Determinata la differenza di fatturato sui due anni, il bonus è determinato nella misura del:

  • 20% della differenza calcolata, per i soggetti con ricavi o compensi indicati non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d’imposta precedente;
  • 15% della differenza calcolata, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente;
  • 10% della differenza calcolata, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d’imposta precedente.

 

I beneficiari sono: imprese, lavoratori autonomi e titolari di reddito agrario, titolari di partita Iva. Sono esclusi i soggetti che hanno cessato l’attività al 31 marzo 2020, gli enti pubblici, gli intermediari finanziari e i soggetti che nello scorso esercizio hanno registrato ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro. Il contributo a fondo perduto non spetta nei seguenti casi:

  • soggetti la cui attività sia cessata alla data di richiesta del contributo
  • soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 30 aprile 2020, con l’eccezione delle partite Iva aperte dagli eredi per la prosecuzione dell’attività dei deceduti
  • enti pubblici di cui all’art. 74 del Tuir
  • intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del Tuir Contributo a fondo perduto
  • professionisti e lavoratori dipendenti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (cosiddette casse previdenziali)
  • soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 (bonus professionisti) e 38 (bonus lavoratori dello spettacolo) del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (cosiddetto decreto “Cura Italia”).

 

Il bonus spetterà per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

 

L’accesso al beneficio è subordinato alla presentazione di una istanza telematica, presentabile anche tramite un intermediario abilitato, da presentarsi  dal 15 giugno 2020 al 13 agosto 2020. Il contributo a fondo perduto sarà corrisposto dall’agenzia delle Entrate mediante accredito diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

 

Compila il seguente form per verificare i requisiti e richiedere il contributo a fondo perduto.

 

 

Tiziano

 

BNG | Beneggi e Associati

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