Per fruire del beneficio previsto dal DL Rilancio è necessario che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 risulti inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Nessuna condizione è invece fissata per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 e per quelli che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni già interessati da un evento calamitoso diverso e precedente all’insorgere dalla pandemia da COVID-19.
Determinata la differenza di fatturato sui due anni, il bonus è determinato nella misura del:
I beneficiari sono: imprese, lavoratori autonomi e titolari di reddito agrario, titolari di partita Iva. Sono esclusi i soggetti che hanno cessato l’attività al 31 marzo 2020, gli enti pubblici, gli intermediari finanziari e i soggetti che nello scorso esercizio hanno registrato ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro. Il contributo a fondo perduto non spetta nei seguenti casi:
Il bonus spetterà per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
L’accesso al beneficio è subordinato alla presentazione di una istanza telematica, presentabile anche tramite un intermediario abilitato, da presentarsi dal 15 giugno 2020 al 13 agosto 2020. Il contributo a fondo perduto sarà corrisposto dall’agenzia delle Entrate mediante accredito diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.
Compila il seguente form per verificare i requisiti e richiedere il contributo a fondo perduto.
Tiziano
BNG | Beneggi e Associati