Nel panorama delle novità previdenziali del 2025, la riduzione del 50% dei contributi INPS per artigiani e commercianti rappresenta un’opportunità significativa per chi intraprende una nuova attività autonoma. Introdotta dall’articolo 1, comma 186 della legge 207/2024 e disciplinata dall’INPS con la circolare n. 83 del 2025, questa misura si inserisce in un contesto di sostegno alla nuova imprenditorialità, offrendo vantaggi economici tangibili e una leva strategica per la pianificazione finanziaria e previdenziale.
Chi può beneficiare della riduzione
La misura si rivolge a una platea ampia, comprendente:
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titolari di ditte individuali;
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coadiuvanti e coadiutori familiari;
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soci di società di persone e di capitali;
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soggetti in regime forfettario, purché iscritti per la prima volta nel 2025 a una delle gestioni speciali INPS per artigiani e commercianti.
Il beneficio consiste nel dimezzamento della contribuzione IVS (invalidità, vecchiaia, superstiti) per 36 mesi. Restano dovuti per intero il contributo per maternità (€ 7,44 annui) e l’aliquota dello 0,48% per l’indennizzo della cessazione dell’attività commerciale (per i commercianti).
Condizioni e durata
Per accedere al beneficio, è essenziale che:
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l’attività sia stata avviata (o che vi si sia entrati in società) nel 2025;
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si tratti della prima iscrizione alla gestione autonoma.
La continuità dell’iscrizione è cruciale: eventuali interruzioni comportano la perdita del diritto all’agevolazione. Ad esempio, un artigiano che cessa l’attività e riattiva la posizione previdenziale dopo un mese di discontinuità perde il beneficio. Se invece la riattivazione avviene nello stesso mese, la riduzione resta valida.
Trattamento previdenziale e implicazioni pensionistiche
Il periodo di agevolazione contributiva è comunque utile ai fini pensionistici, a condizione che venga versato almeno il contributo minimo. In caso contrario, l’annualità sarà riconosciuta in proporzione.
Questo aspetto sottolinea l’importanza di una pianificazione previdenziale puntuale, anche in presenza di contributi agevolati, per evitare “buchi” che potrebbero penalizzare la posizione pensionistica futura.
Compatibilità con il regime forfettario previdenziale
Chi aveva già optato per il regime contributivo agevolato previsto dalla legge 190/2014 (riduzione del 35%) può ora rinunciare a tale regime e optare per il nuovo sconto del 50%, retroattivamente alla data di prima iscrizione. Al termine del triennio, si potrà eventualmente accedere di nuovo alla riduzione del 35%, purché vi siano i requisiti previsti.
Esempi concreti
Caso 1 – Artigiano al primo avvio:
Mario apre una ditta individuale a febbraio 2025 e si iscrive alla gestione artigiani. Richiedendo l’agevolazione, potrà versare il 50% dei contributi IVS fino a gennaio 2028. Se in questo arco temporale verserà almeno il contributo minimo, il triennio sarà pienamente valido ai fini pensionistici.
Caso 2 – Commerciante con interruzione:
Laura avvia un’attività commerciale a marzo 2025 e la chiude a dicembre 2026. Apre una nuova attività a maggio 2027. Perderà l’agevolazione poiché aprile 2027 resta scoperto e non rispetta il requisito di continuità.
Strategie per imprenditori e professionisti
Per i clienti di Beneggi e Associati, questa misura si traduce in uno strumento da valutare con attenzione all’interno di una più ampia strategia di pianificazione aziendale. È fondamentale coordinare iscrizioni, cessazioni e opzioni previdenziali, per ottimizzare risparmi, garantire copertura contributiva e mantenere il diritto a eventuali ulteriori agevolazioni in futuro.
Il nostro approccio prevede:
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valutazione personalizzata della convenienza dell’agevolazione rispetto ad altre misure fiscali;
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assistenza nella gestione delle opzioni contributive e nella transizione tra regimi;
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simulazioni pensionistiche per misurare l’impatto della contribuzione ridotta sul trattamento futuro.
In un contesto normativo in continua evoluzione, saper cogliere le opportunità senza incorrere in errori formali o interpretativi è la chiave per trasformare un beneficio temporaneo in un vantaggio strutturale.