È tassativa la scadenza del 1° marzo 2021 per l’invio della domanda di riduzione dei premi tramite il portale dell’Inail unitamente alla documentazione che dimostra l’intercorsa attuazione degli interventi migliorativi in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro. I richiedenti sono chiamati ad allegare, a pena di inammissibilità, tutti i documenti che dimostrano l’effettiva implementazione degli interventi posti a sostegno della richiesta.
L’Ente effettua una verifica preliminare all’emissione del provvedimento di accoglimento al fine di acquisire il modello DURC.
Sotto il secondo profilo, è evidente che si tratti di un requisito molto ampio su cui il datore di lavoro deve dichiarare, ai sensi del DPR n. 445 del 2000, il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione infortuni ed igiene nei luoghi di lavoro. Trattandosi di prerequisiti, è evidente che l’accertamento di violazioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro possa essere effettuato anche nell’ambito di procedimenti ispettivi successivi e non determinati dalla richiesta di riduzione dei tassi. I suddetti provvedimenti potrebbero, tuttavia, travolgere l’istanza di riduzione e determinare l’accertamento della falsità della dichiarazione prestata dal legale rappresentante.
Superata la fase di autocertificazione dei prerequisiti, l’utente è chiamato a selezionare gli interventi da sfruttare sulla base di quelli previsti dal questionario di domanda e ad allegare la documentazione richiesta dal questionario stesso al fine di evidenziare la corretta implementazione delle iniziative previste.
L’obiettivo da raggiungere, al fine di poter inviare materialmente la domanda, è sempre quello del punteggio pari a 100. Il sistema procede automaticamente ad applicare i bonus previsti dal questionario in base all’inquadramento aziendale nell’ambito di specifici settori di attività.
Da considerarsi come un aspetto positivo, sotto un profilo della semplificazione delle attività di trasmissione, l’unificazione della domanda sia per quanto riguarda le posizioni assicurative attivate da meno di un biennio che per quelle attivate da più di due anni. Nel periodo di vigenza del precedente tariffario erano invece previsti due distinti procedimenti di gestione delle domande (OT20 ed OT23) caratterizzati da scadenze di invio e requisiti diversi. A partire dall’istanza OT23 relativa all’anno 2020, invece, i requisiti e gli interventi ammessi ai fini del raggiungimento del punteggio soglia sono stati unificati nell’ambito dello stesso questionario e della stessa procedura. L’Ente attribuisce, poi, aliquote di riduzione differenziate poiché viene prevista una riduzione pari all’8% per le PAT recanti un’anzianità inferiore al biennio e la consueta forchetta tra il 5 e il 28% per le altre PAT di anzianità superiore.
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