La riforma dello sport: cosa cambia per lavoratori, associazioni e federazioni

La riforma dello sport avviata dal D.Lgs. 36/2021 e progressivamente integrata con correttivi e prassi amministrative fino al 2024 rappresenta la più ampia revisione normativa del settore degli ultimi decenni. Il nuovo impianto normativo nasce dall’esigenza di riconoscere la specificità del lavoro sportivo, ricomporre un quadro frammentato e colmare il divario tra professionismo e dilettantismo, un obiettivo che emerge chiaramente dall’articolato stesso e dalle circolari interpretative emanate da INPS e INAIL.
La riforma si fonda su alcuni pilastri strategici: definizione unitaria del lavoratore sportivo, estensione delle tutele previdenziali ai dilettanti, revisione del sistema contributivo, nuovi obblighi di comunicazione, riordino del volontariato sportivo e un censimento digitale tramite il Registro delle attività sportive dilettantistiche (RASD). La logica complessiva mira a far emergere rapporti finora gestiti in modo non uniforme, introducendo criteri chiari per la qualificazione dei ruoli e dei rapporti di lavoro.

Chi è il lavoratore sportivo nella riforma dello sport

Il decreto definisce lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che svolgono attività dietro corrispettivo in favore di soggetti riconosciuti dall’ordinamento sportivo. Si aggiunge una disposizione centrale: è lavoratore sportivo anche il tesserato che svolge mansioni tecniche necessarie allo svolgimento della disciplina, se retribuite, mentre restano escluse le attività amministrativo‑gestionali.
Si tratta di un passaggio decisivo, perché per la prima volta la legge riconosce una figura trasversale che vale sia per professionisti sia per dilettanti. La riforma si applica anche ai cosiddetti pro gamer, a conferma della volontà di includere le nuove forme di attività competitiva riconosciute dal CONI.

Professionismo e dilettantismo: due settori, regole comuni

La riforma dello sport conserva la distinzione tradizionale tra settore professionistico e dilettantistico, ma introduce un principio innovativo: il lavoro sportivo può essere subordinato, autonomo o in collaborazione coordinata e continuativa in entrambi i settori. La differenza dipende dalla qualificazione attribuita dalla Federazione Sportiva Nazionale.
Nel professionismo permane una presunzione di subordinazione per l’atleta che svolge attività in via principale, salvo ricorrano condizioni che consentono di qualificare il rapporto come autonomo: prestazione in occasione di singole manifestazioni, assenza di vincolo contrattuale alle sedute di allenamento, durata limitata entro soglie precise (8 ore settimanali, 5 giorni al mese, 30 giorni annui). In mancanza di tali requisiti, si applica la subordinazione per legge.
Nel dilettantismo opera invece una presunzione legale di collaborazione coordinata e continuativa quando la prestazione non supera le 24 ore settimanali ed è svolta nel rispetto dei regolamenti tecnico‑sportivi. Si tratta di una presunzione relativa che può essere superata se emergono elementi concreti di subordinazione.

Comunicazioni obbligatorie e adempimenti introdotti dalla riforma

La riforma ha introdotto nuove modalità di comunicazione dell’avvio dei rapporti lavorativi. Nel settore professionistico, l’assunzione avviene tramite il modello UNILAV‑sport da trasmettere al Ministero del Lavoro. Nel dilettantismo, invece, la comunicazione viene effettuata tramite il Registro delle attività sportive dilettantistiche entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto e produce gli stessi effetti della comunicazione ordinaria.
La mancata comunicazione comporta sanzioni amministrative comprese tra 100 e 500 euro. Le associazioni e società dilettantistiche devono inoltre indicare nella propria denominazione la finalità sportiva e la natura dilettantistica, un elemento che rafforza la tracciabilità dell’identità giuridica degli enti.

Il nuovo quadro contributivo per i lavoratori sportivi

Uno degli elementi centrali della riforma riguarda la tutela previdenziale. I lavoratori subordinati sportivi, sia professionistici sia dilettantistici, sono iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, che eredita la disciplina dell’ex ENPALS e garantisce le coperture per malattia, maternità, genitorialità e disoccupazione.
Le collaborazioni e il lavoro autonomo nel settore dilettantistico ricadono invece nella Gestione separata INPS con aliquote aggiornate dalla prassi più recente. La contribuzione è ripartita tra committente e prestatore nel rapporto di due terzi a un terzo. È prevista l’esenzione contributiva fino a 5.000 euro annui e la riduzione del 50% dell’imponibile ai fini IVS fino al 31 dicembre 2027.
Il sistema dei flussi contributivi è pienamente integrato nel RASD, che consente anche l’invio degli UniEmens, semplificando l’interoperabilità tra enti sportivi e INPS.

Tutele assicurative e obblighi in materia di salute e sicurezza

La riforma conferma l’obbligo di assicurazione INAIL per i lavoratori subordinati sportivi e per alcune categorie parasubordinate, come le co.co.co amministrativo‑gestionali e i titolari di prestazioni occasionali. La copertura comprende eventi agonistici, sedute di allenamento e tutte le attività contrattualmente previste. Restano esclusi dall’obbligo INAIL i volontari e alcune tipologie di collaborazioni tecniche non amministrative, che necessitano di coperture private.
Gli enti sportivi sono inoltre soggetti alle norme del D.Lgs. 81/2008 in materia di valutazione dei rischi, formazione, dispositivi di protezione e sorveglianza sanitaria.

Regime fiscale e soglie di esenzione

Un altro elemento molto rilevante della riforma dello sport riguarda la fiscalità. I compensi sportivi percepiti nell’area dilettantistica non concorrono alla base imponibile IRPEF fino a 15.000 euro annui. L’importo eccedente è tassato secondo le aliquote ordinarie oppure, in caso di partita IVA in regime forfettario, con l’applicazione del coefficiente di redditività solo sulla parte che supera la soglia esente.
Questa disciplina si applica ai compensi per lavoro autonomo, alle co.co.co e alle prestazioni rese con partita IVA in ambito sportivo dilettantistico. La riforma prevede inoltre specifiche agevolazioni IRAP fino a 85.000 euro e un regime agevolato per gli atleti under 23 nel professionismo.

Volontariato sportivo: ruolo, limiti e rimborsi

L’articolo 29 del decreto individua il volontario sportivo come soggetto che presta attività gratuitamente per finalità sportive, senza vincoli di subordinazione. È prevista la possibilità di rimborsare le spese effettivamente documentate per vitto, alloggio e trasporto in occasione di eventi svolti fuori dal comune di residenza fino a 400 euro mensili. Il volontariato è incompatibile con qualsiasi rapporto retribuito con lo stesso ente, un principio che punta a evitare sovrapposizioni e forme elusive.
Gli enti devono registrare i volontari sul RASD entro il mese successivo al trimestre di riferimento affinché tali informazioni siano disponibili a INPS, INAIL e INL.

La riforma come occasione di regolarizzazione e sviluppo

La riforma dello sport non rappresenta soltanto un insieme di obblighi, ma una grande opportunità per modernizzare l’ecosistema sportivo italiano. La chiarezza nella qualificazione del lavoro, l’integrazione tra registri e comunicazioni, la nuova disciplina contributiva e la tutela del volontariato costituiscono un passo avanti verso un settore più trasparente, sostenibile e adeguato alle esigenze attuali.
Se gestita correttamente, la riforma può ridurre il rischio di contenzioso e migliorare la capacità delle ASD e SSD di programmare in modo efficiente le proprie risorse. Per questo è importante che gli enti sportivi effettuino una revisione organizzativa, aggiornino le procedure interne e valutino con attenzione l’inquadramento dei propri collaboratori.

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Tiziano Beneggi

Marzo 11, 2026

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