A partire dal 1° gennaio 2025, i contratti di prestito e distacco di personale tra società del medesimo gruppo saranno soggetti all’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), anche quando il rimborso corrisposto copre esclusivamente il costo del personale distaccato. Questa modifica normativa deriva dall’abrogazione dell’articolo 8, comma 35, della legge 67/1988, che precedentemente escludeva tali operazioni dall’ambito di applicazione dell’IVA.
Con l’abrogazione della norma interna, dal 2025, i distacchi e i prestiti di personale saranno generalmente soggetti a IVA, indipendentemente dal fatto che il rimborso copra unicamente il costo sostenuto. Tuttavia, l’assoggettamento all’IVA richiede la presenza di un nesso di corrispettività tra la prestazione (distacco del personale) e la controprestazione (rimborso dei costi). In altre parole, l’operazione è imponibile se esiste un rapporto sinallagmatico tra le parti, dove il pagamento rappresenta il corrispettivo effettivo del servizio reso.
Eccezioni e considerazioni operative
È importante sottolineare che non tutte le operazioni di distacco saranno automaticamente soggette a IVA. Se il distacco avviene nell’ambito di un interesse esclusivo del distaccante, senza un beneficio diretto per il distaccatario, e senza un nesso di corrispettività, l’operazione potrebbe non essere imponibile. Pertanto, le imprese dovranno analizzare attentamente la natura dei distacchi di personale per determinare la corretta applicazione dell’IVA.
Le aziende dovranno adeguare le proprie procedure amministrative e contrattuali per conformarsi alle nuove disposizioni in materia di IVA sui distacchi di personale. Sarà fondamentale valutare caso per caso la presenza del nesso di corrispettività per determinare l’imponibilità dell’operazione, al fine di evitare sanzioni e garantire la corretta gestione fiscale delle transazioni intercompany.