A partire dal 7 febbraio 2024, sarà possibile per gli operatori economici del Regno Unito e dell’Italia beneficiare di una procedura semplificata per il rimborso dell’IVA sostenuta nei rispettivi Paesi. Questo cambiamento è stato reso possibile grazie all’accordo di reciprocità confermato dalla risoluzione 22/E/2024 dell’Agenzia delle Entrate, che formalizza lo scambio di note tra le ambasciate dei due Stati.
L’accordo tra Italia e Regno Unito stabilisce che gli operatori economici dei due Paesi possono ottenere il rimborso dell’IVA per gli acquisti effettuati dall’1 gennaio 2021. Questa misura riguarda sia gli operatori italiani che effettuano acquisti nel Regno Unito sia quelli britannici che acquistano in Italia, all’interno delle loro attività professionali.
Procedura di Rimborso
1. Per gli operatori italiani: È possibile presentare la richiesta di rimborso IVA al Regno Unito seguendo la normativa vigente nel Paese.
2. Per gli operatori britannici: Le richieste di rimborso possono essere inoltrate all’Italia rispettando i criteri dell’articolo 38-ter, che rimanda alle disposizioni dell’articolo 38-bis2, comma 1 del DPR 633/1972.
Condizioni per il Rimborso
Il rimborso dell’IVA è consentito a condizione che:
– Gli acquisti o le importazioni siano inerenti all’attività dell’operatore economico.
– L’IVA sia detraibile in Italia secondo l’articolo 19 del DPR 633/1972.
– L’operatore non abbia una stabile organizzazione in Italia e non abbia effettuato operazioni attive sul territorio italiano, eccetto alcune specifiche esenzioni.
L’accordo di reciprocità nel rimborso dell’IVA tra Italia e Regno Unito apre nuove possibilità per le aziende, facilitando il commercio e rafforzando le relazioni economiche tra i due Paesi in un contesto post-Brexit.