Con le modifiche normative introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 e, successivamente, dal decreto legislativo 192/2025 (comma 4‑ter), l’attenzione sulla disciplina dei fringe benefit si è concentrata anche sui rimborsi delle utenze domestiche e familiari. Il nodo da sciogliere è se, alla luce delle novità, tali rimborsi possano continuare a beneficiare delle soglie di esenzione previste dall’articolo 51, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), anche quando sono sostenuti da un familiare non convivente o non direttamente dal lavoratore. La risposta, nella prospettiva della prassi e dell’interpretazione normativa corrente, resta pragmatica: né la convivenza né l’onere sostenuto esclusivamente dal lavoratore sono requisiti obbligatori per il riconoscimento del benefit agevolato.
Fringe benefit e familiari: perché conta l’articolo 12 del TUIR
L’articolo 51, comma 3, del TUIR definisce il perimetro dei fringe benefit esenti, includendo “beni e servizi concessi ai familiari indicati nell’articolo 12”. La definizione di “familiare fiscalmente rilevante” (articolo 12 TUIR) è stata modificata dal legislatore negli ultimi anni per allineare il concetto ai più ampi profili di famiglia anagrafica e fiscale. Tuttavia, la revisione normativa non ha introdotto un requisito di convivenza per rendere applicabile l’agevolazione ai rimborsi delle utenze sostenute dai familiari.
In altre parole, il rimando all’articolo 12 TUIR serve a inquadrare soggettivamente chi è considerato familiare ai fini fiscali, ma non impone vincoli sulla convivenza o sulla titolarità dell’onere della spesa ai fini dell’esenzione dei fringe benefit.
Convivenza non richiesta: cosa resta della prassi pregressa
Prima delle modifiche del 2025, la circolare dell’Agenzia delle Entrate 35 del 4 novembre 2022 (nota 5) aveva già chiarito che la convivenza del familiare con il lavoratore non era un requisito necessario per godere dell’esenzione sul rimborso delle utenze domestiche. La nuova normativa non contiene alcuna disposizione esplicita che modifichi questo orientamento. Il rinvio all’articolo 12 TUIR nel contesto del regime dei fringe benefit riguarda unicamente la determinazione soggettiva dei familiari.
Pertanto, in assenza di una norma che subordini “ex novo” l’agevolazione alla convivenza, i rimborsi per utenze domestiche sostenute da un familiare considerato fiscalmente rilevante possono continuare a rientrare nei fringe benefit anche senza convivenza con il lavoratore.
Chi deve sostenere la spesa: lavoratore o familiare?
Un altro profilo rilevante riguarda l’onere della spesa: la normativa vigente e i chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria non impongono che sia esclusivamente il lavoratore a sostenere materialmente le spese per le utenze domestiche per poter beneficiare dell’esenzione.
L’articolo 51, comma 3, del TUIR parla di “beni e servizi concessi al lavoratore o ai suoi familiari”, senza precisare che il costo debba essere stato sostenuto necessariamente dal lavoratore. Ne deriva che:
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Il rimborso riconosciuto dal datore di lavoro può riguardare anche spese sostenute dal familiare fiscalmente rilevante;
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purché il servizio o la spesa rientri nell’ambito previsto dalla norma (ad es. utenze domestiche come acqua, luce, gas), la corresponsione del rimborso non perde l’esenzione per il solo fatto che il familiare ha sostenuto materialmente la spesa.
Questo approccio è coerente con l’interpretazione già affermata dalla Circolare 35/2022 e con la modulazione generale del regime fiscale dei fringe benefit.
Esempi concreti di applicazione
Caso A – Famiglia non convivente:
Un lavoratore rimborsa le spese della bolletta dell’acqua sostenute da sua madre, fiscalmente familiare ai sensi dell’articolo 12 TUIR, ma non convivente. Il rimborso può rientrare nel plafond dei fringe benefit esenti (fino a 1.000 o 2.000 euro complessivi), anche senza convivenza.
Caso B – Spesa sostenuta dal familiare:
Un parente fiscalmente rilevante paga bollette del gas per l’abitazione familiare. Il datore di lavoro rimborsa tali spese al lavoratore. L’esenzione può operare anche se il lavoratore non ha sostenuto materialmente la spesa, purché il rimborso sia riferibile a servizi riconducibili all’ambito familiare.
In sintesi, le modifiche normative del 2025 non hanno mutato il quadro sostanziale riguardo ai rimborsi di utenze domestiche nell’ambito dei fringe benefit:
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Non è richiesto il requisito della convivenza tra lavoratore e familiare perché il rimborso delle utenze possa rientrare nel regime agevolato;
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Non è necessario che la spesa sia sostenuta esclusivamente dal lavoratore; può essere stata sostenuta anche dal familiare fiscalmente rilevante;
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ciò che conta è che i servizi o le spese rientrino nel perimetro dei beni o servizi riconosciuti al lavoratore o ai familiari fiscalmente rilevanti, come previsto dall’articolo 51, comma 3, TUIR.
Resta consigliabile documentare accuratamente le spese rimborsate, allegando fatture, contratti e altri documenti pertinenti, per agevolare eventuali verifiche fiscali e dimostrare la riconducibilità del benefit alle fattispecie agevolate.