Rimborso Chilometrico Professionisti

Spese chilometriche addebitate al committente: quando il rimborso è imponibile. L'Agenzia chiarisce i criteri per l'esclusione dal reddito.

La risposta a interpello n. 270 del 23 ottobre 2025 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento fiscale dei rimborsi spese chilometriche percepiti dai professionisti in relazione a incarichi svolti per conto di committenti. Il caso esaminato riguarda un professionista che addebita in fattura, oltre al compenso per la consulenza, anche un rimborso per spese di trasferta calcolato sulla base delle Tabelle ACI, con prospetti riepilogativi dei tragitti percorsi.

L’articolo 54, comma 2, lettera b), del TUIR, come modificato dal Dlgs 192/2024, prevede che non concorrano alla formazione del reddito professionale i rimborsi “analitici” delle spese sostenute per l’esecuzione dell’incarico e addebitate al committente. Tuttavia, l’Agenzia interpreta il concetto di “analitico” in modo rigoroso: occorre non solo che il rimborso sia separato e riferibile all’incarico, ma che sia anche supportato da giustificativi esterni, rilasciati da soggetti terzi, che attestino la spesa effettivamente sostenuta.

Nel caso analizzato, il rimborso è calcolato sulla base di parametri oggettivi (km percorsi e tariffe ACI), ma non risulta documentato con ricevute o scontrini comprovanti un costo effettivo. Pertanto, non rispetta il criterio richiesto di “certezza documentale”. La somma va considerata come componente positiva di reddito e, dunque, assoggettata a ritenuta Irpef. Il professionista potrà però dedurre il relativo costo nella determinazione del reddito imponibile, ai sensi dell’articolo 54-ter del TUIR.

ESEMPIO 1
Un consulente legale addebita in fattura 300 euro per spostamenti su auto propria, calcolati in base a 1.000 km x 0,30 euro/km (parametro ACI). Pur indicando i tragitti e gli incarichi, non allega alcuna ricevuta. In assenza di giustificativi esterni (es. fatture carburante), la somma è considerata compenso imponibile.

ESEMPIO 2
Un professionista allega alla fattura di rimborso spese chilometriche anche i giustificativi di pedaggi, parcheggi e rifornimenti, riconducibili ai tragitti indicati. In questo caso, parte della spesa documentata potrebbe non concorrere a formare il reddito, se considerata analiticamente rendicontata.

Lo Studio Beneggi e Associati suggerisce ai professionisti di adeguare le modalità di documentazione dei rimborsi chilometrici per evitare effetti fiscali sfavorevoli. La nostra consulenza supporta nella predisposizione di modelli di rendicontazione conformi alle indicazioni normative e nella gestione dei costi deducibili.

"*" indica i campi obbligatori

Nome e cognome*
Potrebbero interessarti anche

Concordato preventivo 2026-2027: quale reddito di riferimento?

Il concordato preventivo 2026-2027 si basa sul reddito effettivo 2025, senza considerare quanto accordato nel Cpb 2024-2025.

Costi R&S capitalizzabili solo se straordinari: la posizione della Cassazione

Cassazione 30192/2025: i costi di ricerca e sviluppo sono capitalizzabili solo se straordinari. Le spese di campionario vanno a conto economico.

Fatture elettroniche: bollo terzo trimestre 2025 in scadenza il 1° dicembre

Versamento bollo su fatture elettroniche terzo trimestre 2025 entro il 1° dicembre. Elenchi, codici tributo, Civis e assistenza.
Trasforma i tuoi numeri in successo.
Sei pronto a portare la tua azienda al livello successivo? Siamo qui per affiancarti.