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Riscossione, cartelle sospese fino al 30 giugno

 

I pignoramenti delle quote stipendiali riprendono dal prossimo 1° luglio. Il pagamento delle somme sospese a partire dall’8 marzo 2020, dovute all’agente della riscossione, invece potrà essere effettuato entro il 2 agosto. Lo stralcio delle partite non superiori a 5.000 euro inoltre sarà attivo una volta emanato il decreto attuativo delle Finanze. Fino ad allora sono comunque bloccate tutte le azioni di recupero coattivo relative a tali affidamenti.

 

La sospensione delle attività dell’Ader è stata estesa a tutto il mese di giugno. Alla stessa data sono inoltre sospesi i pagamenti delle rate delle dilazioni con l’agente della riscossione. Gli importi sospesi dovrebbero essere versati in un’unica soluzione entro il 2 agosto prossimo.

 

I debitori che non hanno dilazioni in corso all’8 marzo 2020 possono comunque rateizzare le somme dovute; in presenza di debiti già dilazionati e scaduti prima dell’8 marzo 2020, si può sempre proporre una nuova domanda di rateazione, entro la fine dell’anno in corso, senza dover pagare le rate scadute come condizione di accesso al piano di rientro. Sempre con riferimento a domande di dilazione inviate entro il 2021, la condizione di decadenza dal beneficio del termine è elevata a 10 rate non pagate (che torneranno 5 rate a partire dalle domande inviate dal 2022) e che l’importo entro il quale non occorre comprovare lo stato di difficoltà è aumentato da 60mila a 100mila euro.

 

Fino al termine della moratoria, sono inoltre inibite tutte le operazioni di recupero coattivo, incluse le misure cautelari (fermi e ipoteche) e la notifica delle cartelle di pagamento. A partire da luglio riprendono i pignoramenti delle quote stipendiali, sospesi dal 19 maggio 2020.

 

L’Ader segnala altresì la sanatoria delle partite di valore inferiore a 5mila euro, relativa ad affidamenti effettuati dal 2000 al 2010, recata nell’articolo 4 del Dl 41/2021. In proposito, si conferma che l’efficacia della cancellazione del carico a ruolo è differita all’emanazione di un apposito decreto delle Finanze, prevista per il 21 giugno prossimo. Ciò perché occorre incrociare i dati reddituali dei debitori che devono aver dichiarato un reddito imponibile per il 2019 non superiore a 30mila euro. Sino ad allora, sono sospese tutte le azioni di recupero delle partite in questione, a prescindere dal reddito del debitore.

 

La tempestiva adozione del decreto attuativo è necessaria per rideterminare gli importi della rottamazione ter, in scadenza sempre al due agosto prossimo (con una tolleranza di 5 giorni di ritardo). Entro tale termine, infatti, devono essere pagate tutte le rate della definizione agevolata originariamente in scadenza nel 2020. Senonché, l’eliminazione delle partite disposta dal decreto Sostegni opera anche con riferimento a quelle contenute nelle istanze di rottamazione ter. Da qui, l’esigenza di conoscere per tempo l’entità dell’importo effettivo da pagare.

 

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