Riscossione, la fine della moratoria fiscale sblocca anche i pignoramenti

 

Finisce oggi il periodo di sospensione che comporta anche lo sblocco delle azioni esecutive, a partire dai pignoramenti presso terzi, che possono riguardare, ad esempio, conti correnti, stipendi e affitti.

In proposito, va innanzitutto ricordato che i debitori che all’8 marzo scorso non avevano debiti già scaduti (dilazioni decadute o cartelle e accertamenti esecutivi scaduti) hanno tempo fino alla fine di novembre per pagare le somme sospese. Ne consegue che in questi casi le azioni non possono iniziare prima del primo dicembre. Per gli altri soggetti, invece, le espropriazioni possono partire oggi.

 

Gli strumenti di difesa del contribuente sono la proposizione del ricorso oppure la presentazione di un’istanza di rateazione. La prima ipotesi può verificarsi qualora l’atto di pignoramento sia il primo documento con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa tributaria. Si pensi ai casi in cui l’accertamento esecutivo che costituisce il titolo originario non sia stato validamente notificato e quindi il soggetto passivo intenda denunciare tale vizio. In questa eventualità, l’ultima pronuncia delle Sezioni Unite ha confermato che la competenza è del giudice tributario, laddove ovviamente si controverta di tributi, anche se l’atto formalmente impugnato è l’atto di pignoramento, che di regola non appartiene alla giurisdizione delle Commissioni. Se invece si vuole eccepire un vizio che attiene alla correttezza della procedura di espropriazione (ad esempio, il pignoramento riguarda un bene indispensabile all’attività) il giudice competente è quello ordinario.

 

In alternativa all’azione giudiziale, il debitore può presentare domanda di dilazione. A tale riguardo, si ricorda tuttavia che, ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del Dpr 602/1973, se il carico è stato già oggetto di un precedente piano di rientro decaduto, la richiesta di una nuova rateazione è subordinata all’integrale versamento delle rate già scadute. D’altro canto, si rileva che non vi è una scadenza tassativa per la richiesta della dilazione. Pertanto, la domanda potrà essere trasmessa anche a fronte di cartelle o avvisi esecutivi scaduti da tempo, purché, per l’appunto, mai rateizzati prima. Per le domande di dilazione presentate a partire da oggi, la condizione di decadenza dal piano torna ad essere quella ordinaria di cinque rate non pagate.

 

Sempre in tema di pignoramenti presso terzi, si ricorda che per effetto del decreto semplificazioni (Dl 76/2020), anche i Comuni hanno accesso all’anagrafe finanziaria. Ciò consente loro di individuare gli istituti di credito con i quali il contribuente ha rapporti, allo scopo di notificare l’atto di espropriazione.

 

Riprendono da oggi inoltre le trattenute delle quote stipendiali derivanti da pignoramenti avviati prima della fase di moratoria.

 

La notifica delle cartelle di pagamento riparte pure dal 16 ottobre. Per ciò che concerne i tributi erariali, si tratta ad esempio delle cartelle conseguenti ad accertamenti non esecutivi (imposte indirette sui trasferimenti). Riguardo invece alle somme dovute per effetto della liquidazione delle dichiarazioni (articolo 36 bis del Dpr 600/1973) ovvero dei controlli formali (articolo 36 ter del Dpr 600/1973), occorre fare delle precisazioni. In caso di comunicazioni di irregolarità («avvisi bonari») inviate in anni precedenti, la cartella “esattoriale” potrà senz’altro essere notificata. Permane invece fino alla fine dell’anno il divieto di notificare nuove comunicazioni di irregolarità, e con esse le conseguenti cartelle di pagamento, per qualsiasi annualità di riferimento. Fanno eccezione solo i casi di indifferibilità e urgenza, quali ad esempio le fattispecie penalmente rilevanti.

 

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