L’articolo 13 del DL n. 149/2020, cd. Ristori Bis, ha introdotto un nuovo congedo straordinario per i genitori lavoratori dipendenti di figli frequentanti le scuole secondarie di primo grado delle regioni e Province Autonome appartenenti alla cd. zona rossa nelle quali è stata disposta la sospensione della didattica in presenza. L’articolo 14 del DL n. 149/2020, cd. Ristori Bis, introduce ex novo una speciale tutela per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata o alle Gestioni Speciali autonome dell’Inps genitori di figli delle scuole medie sospese site nelle regioni della zona Rossa.
Si tratta pertanto di uno scenario mobile, in continua evoluzione che dipende dai dati dell’andamento epidemiologico raccolti dal Ministero della Salute e monitorati settimanalmente. Laddove le situazioni territoriali si aggravano il Ministero può in qualsiasi momento emettere un’ordinanza che declassifichi una regione o provincia autonoma, mentre, al contrario per migliorare la posizione della regione o provincia, i dati più favorevoli devono essere osservati e mantenuti per almeno 14 giorni.
Il nuovo congedo è in primis riservato alle regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità (cd scenario 4) e da un livello di rischio alto, quali individuate dalle ordinanze del Ministero della Salute adottate ai sensi del DPCM 3.11.2020, nonché ai sensi dell’art. 30 del DL n. 149/2020, che ha espressamente disciplinato modalità e termini con cui il Ministero può variare la classificazione delle regioni italiane e delle province autonome tra zona gialla, arancione e rossa.
Nelle regioni della cd. zona rossa o dello scenario 4, a norma dell’art. 3 comma 4 lett. f) del DPCM 3 novembre 2020, a decorrere dal 6 novembre e fino al 3 dicembre 2020 (data finale di efficacia del decreto) è sospesa l’attività della didattica in presenza delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado (ex scuole medie), oltre a quella delle classi superiori sospesa a livello nazionale.
Pertanto, in ragione di tale sospensione (che non riguarda invece i figli che frequentano il primo anno della scuola media) ai relativi genitori lavoratori dipendenti, che sono impossibilitati a svolgere la prestazione lavorativa con modalità di smart working, è alternativamente riconosciuta la facoltà di astenersi dall’attività lavorativa, fruendo di un congedo indennizzato in misura pari al 50% della retribuzione, con corrispondente copertura contributiva figurativa.
Anche con riferimento a questo congedo, come già avvenuto in occasione di quello per quarantena scolastica/sospensione attività in presenza di figlio under 14/16, è richiesto il requisito dell’impossibilità a svolgere la prestazione lavorativa da remoto, requisito che non è mai stato oggetto di specifico chiarimento né del Ministero né dell’Inps.
Considerato che l’espressione sembra avere un significato più ampio rispetto alla mera incompatibilità tra le mansioni e lo smart working, sarebbe opportuno un intervento chiarificatore che definisca quali siano le situazioni di impossibilità a cui la norma fa riferimento (es. mancanza di collegamento di rete e/o di attrezzature tecniche).
Ad ogni modo, confrontando la disciplina del nuovo congedo straordinario con quella del congedo per quarantena e sospensione didattica in presenza di figlio under 16, le differenze sono davvero minime e riguardano sostanzialmente la mancanza del requisito anagrafico del figlio.
Mentre il congedo ex art. 21 bis del DL n. 104/2020, quale rinnovato dal DL n. 137/2020 cd Decreto Ristori, è riservato ai figli under 14 (quello indennizzato al 50%) ed ai figli tra 14 e 16 anni non compiuti (quello non retribuito), il nuovo congedo straordinario non contiene alcun requisito anagrafico, applicandosi a tutti coloro che frequentano la scuola secondaria di primo grado con didattica in presenza sospesa.
La conseguenza è che il nuovo congedo straordinario sarà applicabile anche per gli studenti ripetenti, che pur avendo compiuto i 14 anni ancora frequentino la scuola secondaria di primo grado.
Ma la vera motivazione che ha indotto il governo a prevedere una nuova specifica misura riservata ai lavoratori dipendenti delle zone rosse, è collegata allo specifico stanziamento finanziario stabilito dall’art. 13 del DL n. 149/2020, pari a 52,1 milioni di euro.
Pertanto gli indennizzi richiesti ai sensi di questa norma avranno un’autonoma fonte di finanziamento, distinta da quella generale prevista a livello nazionale per le sospensione dell’attività didattica in presenza ex art. 21 bis del DL n. 104/2020 e stabilita in 93 milioni di euro.
Il trattamento economico del congedo straordinario
A fronte di questo congedo straordinario, l’articolo 13 prevede il riconoscimento, in luogo della retribuzione, di un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa, calcolata ai sensi dell’art. 23 del dlgs n. 151/2001, cioè sulla retribuzione media giornaliera, ma senza l’incidenza dei ratei delle mensilità aggiuntive di cui al comma 2 del medesimo art. 23.
Poiché l’espressione letterale della norma è la stessa prevista per il congedo ex art. 21 bis del DL n. 104/2020, probabilmente anche per questo congedo sarà confermata dall’Inps la regola secondo cui l’indennizzo riguarda solo i giorni lavorativi, escludendo quindi le domeniche ed i giorni festivi.
Per i dipendenti privati l’indennità sarà a carico dell’Inps, che garantirà anche la copertura della contribuzione figurativa.
CONGEDO STRAORDINARIO PER FIGLI PORTATORI DI HANDICAP.
Completamente nuovo è il beneficio previsto dal comma 3 dell’art. 13 del DL n. 149/2020, che estende il congedo indennizzato al 50% ai genitori lavoratori dipendenti di figli con disabilità grave accertata ex art. 4, c. 1, legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, laddove sia stata disposta la chiusura ai sensi del DPCM 24.10.2020 e/o del DPCM 3.11.2020.
La norma, per come è scritta, sebbene faccia riferimento al beneficio previsto dai commi precedenti per la sospensione della didattica in presenza delle scuole medie, non richiama espressamente né il requisito dell’impossibilità di svolgere la prestazione in regime di smart working, né quello dell’alternatività tra i due genitori. Probabilmente il rinvio ai commi precedenti potrebbe far presumere la volontà di confermare questi requisiti, ma sarà probabilmente l’Inps a definire meglio questi aspetti nella prossima circolare contenente le relative istruzioni operative.
Il bonus baby sitting nelle zone rosse
L’articolo 14 del D.L. n. 149/2020, cd. Ristori Bis, introduce ex novo una speciale tutela per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata o alle Gestioni Speciali autonome dell’Inps genitori di figli delle scuole medie sospese site nelle regioni della zona Rossa.
A differenza delle misure del D.L. n. 104/2020 e del D.L. n. 137/2020 che si riferiscono ai soli lavoratori dipendenti, il nuovo decreto Ristori bis si occupa di prevedere una speciale tutela anche per i lavoratori privi di altra copertura previdenziale obbligatoria, iscritti alla Gestione Separata dell’Inps o alle Gestioni Speciali dell’Ago (artigiani, commercianti, coltivatori diretti ed imprenditori agricoli), in occasione della sospensione della didattica a distanza delle scuole secondarie di primo grado disposta dall’art. 3 comma 4 lett. f) del D.P.C.M. 3.11.2020 (con esclusione della sola prima classe), a decorrere dal 6 novembre e fino al 3 dicembre 2020.
La sospensione riguarda le regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, quali individuate dalle apposite ordinanze del Ministero della Salute, così come previsto dal D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dall’art. 30 del D.L. n. 149/2020.
La misura del bonus
La misura per questi lavoratori consiste in un bonus, o più bonus, da utilizzare per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1000 euro, durante il periodo di sospensione della didattica in presenza dei figli che frequentano la scuola media (con la sola eccezione della prima classe, che invece continua ad effettuare la didattica in presenza).
I requisiti
Anche il bonus baby sitter come il congedo straordinario presuppone la sussistenza dei seguenti ulteriori requisiti:
- la fruizione alternativa tra i due genitori;
- l’impossibilità di svolgere la prestazione con modalità di lavoro agile.
- In aggiunta è richiesto che l’altro genitore del nucleo familiare non sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, non sia disoccupato né un non lavoratore.
Le modalità di fruizione
Il bonus baby sitting, al pari di quello introdotto e disciplinato dal D.L. n. 18/2020, è utilizzato attraverso il libretto famiglia di cui all’articolo 54-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50.
Il bonus, rivolto anche ai genitori affidatari, non sarà utilizzabile per servizi resi dai familiari del richiedente.
IL BONUS BABY SITTING PER I FIGLI DISABILI
La nuova tutela, al pari del congedo straordinario ex art. 13 del DL n. 149/2020, si applica ai sensi del comma 2 dell’art. 14 del DL Ristori Bis, anche ai genitori lavoratori dipendenti di figli con disabilità grave accertata ex art. 4, c. 1 legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, laddove sia stata disposta la chiusura ai sensi del D.P.C.M. 24.10.2020 e/o del D.P.C.M. 3.11.2020.
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