Ritenute e Cu mancanti

In questi mesi che precedono il calcolo delle imposte a saldo sul 2017 i contribuenti che hanno subito ritenute d’acconto stanno raccogliendo le certificazioni inviate dai sostituti d’imposta, per scomputare gli importi nell’ambito della determinazione del reddito imponibile, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, del Dpr 917/1986 (Tuir). In base all’articolo 4, comma 6-ter, del Dpr 322/98 i sostituti devono:
• trasmettere le Cu telematicamente all’agenzia delle Entrate entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti, con l’eccezione delle certificazioni contenenti solo redditi esenti o non dichiarabili mediante precompilata, le quali possono essere trasmesse entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (da quest’anno entro il 31 ottobre);
• consegnare le certificazioni ai soggetti sostituiti entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti, ovvero entro 12 giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro.
Se la ritenuta (pur in assenza di certificazione) è stata versata dal sostituto, anche con il ravvedimento operoso, il percettore può far valere i chiarimenti forniti dalla risoluzione 68/E/2009, secondo cui, se il contribuente non riceve la certificazione, può comunque scomputare in dichiarazione le ritenute subite, esibendo, in caso di controllo:
– la fattura;
– la documentazione idonea a comprovare l’importo del compenso effettivamente percepito, al netto della ritenuta (ad esempio, copia del bonifico o dell’assegno ricevuto);
– una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui attesta che la documentazione si riferisce a questa fattura e che, a fronte della stessa, non sono intervenuti altri pagamenti da parte del sostituto (redatta in base al Dpr 445/2000). 

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Tiziano Beneggi

Aprile 25, 2018

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