Il decreto‑legge 27 marzo 2026, n. 38, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2026 ed entrato in vigore il giorno successivo, interviene nuovamente sulla disciplina delle ritenute sulle provvigioni, modificando la decorrenza delle regole introdotte dalla legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199).
L’intervento, contenuto nell’articolo 6 del decreto, non incide sul contenuto sostanziale della disciplina, ma esclusivamente sul suo ambito temporale di applicazione. La decorrenza delle nuove regole, inizialmente fissata al 1° marzo 2026, viene infatti differita al 1° maggio 2026. La modifica assume un rilievo operativo significativo, in quanto conferma l’applicazione del regime previgente per le provvigioni corrisposte nei mesi di marzo e aprile 2026.
Il differimento della decorrenza al 1° maggio 2026
L’articolo 6 del Dl 38/2026 interviene espressamente sull’articolo 1, comma 142, della legge 199/2025, sostituendo la decorrenza originaria con quella del 1° maggio 2026. Il legislatore opta, quindi, per un rinvio di due mesi dell’efficacia delle nuove regole sulle ritenute, senza apportare modifiche al loro contenuto.
La scelta si inserisce in una logica di gradualità applicativa, volta a consentire ai sostituti d’imposta un più ampio margine temporale per l’adeguamento delle procedure interne e dei sistemi informativi. In questo senso, il rinvio appare come un intervento di natura tecnica, ma con effetti concreti sulla gestione degli adempimenti fiscali.
Il quadro normativo delle ritenute sulle provvigioni
La disciplina delle ritenute sulle provvigioni trova il suo fondamento nell’articolo 25‑bis del D.P.R. 600/1973, che regola le ritenute alla fonte sui compensi derivanti da rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e rapporti assimilati.
Il meccanismo della ritenuta è strutturato sul momento del pagamento del compenso, che costituisce il presupposto per l’obbligo del sostituto d’imposta di operare e versare la ritenuta. Le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2026 si innestano su tale impianto, incidendo sulle modalità applicative della ritenuta e imponendo un adeguamento delle prassi operative.
Il differimento disposto dal decreto fiscale non altera questo assetto, ma determina una prosecuzione temporanea delle regole previgenti, rendendo essenziale una corretta individuazione del regime applicabile in funzione del momento del pagamento delle provvigioni.
La gestione del periodo transitorio di marzo e aprile
Il profilo più delicato riguarda la gestione del periodo transitorio compreso tra il 1° marzo e il 30 aprile 2026. In tale arco temporale, nonostante l’originaria previsione di entrata in vigore delle nuove regole, continua ad applicarsi il regime previgente.
Ciò impone ai sostituti d’imposta una particolare attenzione nella qualificazione delle operazioni, soprattutto nei casi in cui vi sia uno scostamento tra il momento di maturazione della provvigione e quello del pagamento. Sebbene la ritenuta debba essere operata al momento del pagamento, la ricostruzione dell’operazione economica può risultare complessa nei rapporti continuativi o nelle situazioni in cui le prestazioni si collocano a cavallo della nuova decorrenza.
Il rischio è quello di un disallineamento tra competenza economica e applicazione della ritenuta, con possibili incertezze nella determinazione della base imponibile e nel corretto inquadramento del regime applicabile.
Profili operativi e responsabilità del sostituto d’imposta
Dal punto di vista operativo, il rinvio al 1° maggio 2026 consente alle imprese di disporre di un ulteriore periodo di adattamento dei sistemi di gestione dei compensi e delle ritenute. Tuttavia, tale margine temporale non elimina la necessità di un presidio puntuale delle procedure.
Il sostituto d’imposta rimane responsabile dell’esatta applicazione della ritenuta e del relativo versamento all’Erario. Errori nella gestione del periodo transitorio o nell’individuazione del regime applicabile possono comportare conseguenze rilevanti, sia sul piano fiscale sia nei rapporti con i percettori delle provvigioni, con possibili riflessi anche in termini di contenzioso.
La corretta gestione delle ritenute assume quindi rilievo non solo sotto il profilo dell’adempimento fiscale, ma anche in relazione alla tenuta dei rapporti contrattuali con agenti e intermediari.
Coerenza sistematica e finalità del rinvio
Il rinvio disposto dal decreto fiscale appare coerente con l’esigenza di evitare applicazioni affrettate di una disciplina che incide su flussi finanziari e su meccanismi di trattenuta particolarmente sensibili. In questo senso, il legislatore sembra aver accolto le esigenze operative manifestate dagli operatori, privilegiando una transizione più graduale verso il nuovo regime.
Resta tuttavia centrale la necessità di una lettura coordinata delle disposizioni, soprattutto in vista dell’entrata in vigore delle nuove regole dal 1° maggio 2026, che richiederanno un pieno adeguamento degli assetti organizzativi e procedurali.
Considerazioni conclusive
Il differimento della decorrenza delle nuove regole sulle ritenute sulle provvigioni, disposto dall’articolo 6 del Dl 38/2026, conferma come anche interventi apparentemente limitati possano avere un impatto significativo sul piano operativo. La gestione del periodo transitorio di marzo e aprile 2026 richiede un’attenta qualificazione delle operazioni e una verifica puntuale delle modalità di applicazione delle ritenute.
In tale contesto, il corretto presidio degli adempimenti e l’adeguamento tempestivo delle procedure interne rappresentano elementi essenziali per garantire la compliance fiscale e ridurre il rischio di errori applicativi.