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Rivalutazione Beni d’Impresa 2020

 

La rivalutazione dei beni d’impresa 2020 è stata decisamente potenziata dal Decreto Agosto che ha introdotto la possibilità di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni versando solamente il 3% del maggior valore rivalutato.

 

Può inoltre essere effettuato l’affrancamento versando un’imposta sostitutiva del 10%. La convenienza è ulteriormente data dalla possibilità di ammortizzare i nuovi valori già nella dichiarazione dei redditi 2022 per l’esercizio 2021. Il costo della rivalutazione può essere rateizzato in 3 anni.

 

Possono accedere alla rivalutazione dei beni d’impresa:

  • società di capitali;
  • società di persone;
  • imprenditori individuali;
  • enti non commerciali.

che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio.

 

Rivalutazione agevolata con imposta sostitutiva del 3% del valore rivalutato da versare in 3 rate annuali. Il maggior valore attribuito ai beni in  sede di  rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10%. La rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene.

 

Possono essere oggetto della rivalutazione dei beni d’impresa i beni d’impresa materiali (esclusi i “beni merce”) e immateriali e alle partecipazioni in società controllate e collegate costituenti immobilizzazioni.

 

Quindi a titolo di esempio sono rivalutabili:

  • terreni;
  • fabbricati;
  • impianti;
  • macchinari;
  • attrezzature;
  • marchi;
  • brevetti;
  • partecipazioni in società controllate o collegate iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie.

 

Per essere ammissibili i beni devono:

  • figurare nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 (bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 per i soggetti solari);
  • essere rivalutati nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 per i soggetti solari).

 

Gli amministratori e il collegio sindacale dovranno indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione che non potrà in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all’effettiva possibilità di economica utilizzazione nell’impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri. E’ evidente l’opportunità di dotarsi di una apposita perizia di stima

 

La rivalutazione deve essere fatta nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 per i soggetti solari). La rivalutazione ha effetto dall’esercizio successivo a quello di effettuazione (dal 2021 per i soggetti solari). Per la determinazione delle plus/minusvalenze a seguito di cessioni a titolo oneroso, la rivalutazione ha efficacia fiscale a partire dal 1° gennaio 2024.

 

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