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Rivalutazione dei beni, possibilità per lo score bancario

La legge di Bilancio 2020 riapre la possibilità di rivalutare i beni d’impresa e ciò, al di là dei calcoli di mera convenienza fiscale, comporta riflessi contabili che possono condurre ad un miglioramento dei bilanci, anche in un’ottica di ratios bancari. 

L’articolo 1 commi 696 e seguenti della legge 160/19 prevede la rivalutazione nei bilanci 2019 per i beni che siano già presenti nei bilanci 2018. La disciplina ricalca le misure delle recenti leggi di bilancio, ma si differenzia per la riduzione dell’imposta sostitutiva, fissata al 12% per i beni ammortizzabili e al 10% per quelli non ammortizzabili, rispetto alle precedenti aliquote rispettivamente del 16 e del 12 per cento. 

Accanto a questo elemento di appeal, c’è anche la possibilità di optare per il versamento rateale degli importi: fino a 3 milioni di euro, in tre rate annuali; oltre i 3 milioni, in un massimo di sei rate di pari importo.

Tutto ciò, unitamente alla possibilità di compensare gli importi dovuti nel modello F24 con crediti vantati dal contribuente, dal punto di vista fiscale impone alcune valutazioni di convenienza grazie alla riduzione di aliquota. Infatti, con una sostitutiva che in relazione ai beni ammortizzabili si pone esattamente alla metà (12%) rispetto all’aliquota Ires ordinaria (24%), nell’ipotesi in cui si ritenga di alienare in futuro un bene il cui valore contabile, anche per via degli ammortamenti, è sottostimato rispetto a quello di mercato, ci può essere convenienza a procedere. 

Per chiudere i ragionamenti di ordine fiscale va considerato, tuttavia, che per i soggetti solari gli effetti fiscali ai fini dei maggiori ammortamenti e valori per la disciplina delle società di comodo decorrono dal 2022, mentre quelli per le plusvalenze e minusvalenze dal 2023. 

Come nel passato, la misura prevede poi anche la possibilità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione attraverso un’ulteriore imposta sostitutiva del 10 per cento. 

Tuttavia, la convenienza di tale ulteriore sostitutiva è legata al fatto di distribuire ai soci le riserve formate con la rivalutazione. In caso contrario, infatti, può costituire un ulteriore esborso non necessariamente conveniente.

La rivalutazione va fatta per categorie omogenee, dovendo riguardare obbligatoriamente tutti i beni appartenenti alla medesima categoria. Guardando agli immobili, che possono essere oggetto di rivalutazione in quanto spesso l’impresa ne possiede uno solo e quindi il concetto di categoria omogenea non diviene preclusivo, queste ricomprendono le aree fabbricabili aventi la stessa destinazione urbanistica, le aree non fabbricabili, i fabbricati non strumentali, i fabbricati strumentali per destinazione, i fabbricati strumentali per natura.

Indipendentemente dalla modalità scelta (rivalutazione del costo storico e del relativo fondo ammortamento, rivalutazione del solo costo storico, riduzione del fondo ammortamento) ciascuna di esse conduce all’iscrizione in bilancio dello stesso valore netto contabile che va poi ripartito lungo la vita utile dell’immobilizzazione.

L’aspetto è in grado di condizionare positivamente lo scoring dell’impresa nell’ambito delle procedure che le banche comunemente adottano per la concessione dei fidi alla clientela corporate.


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