Rivalutazione di partecipazioni e terreni: prorogati i termini per le perizie e i versamenti

Il governo italiano ha concesso un’ulteriore proroga per la rivalutazione di partecipazioni e terreni detenuti alla data del 1° gennaio 2024. Grazie all’articolo 4 del cosiddetto “Dl Omnibus,” approvato dal Consiglio dei Ministri, il termine per usufruire di questa agevolazione fiscale è stato spostato dal 30 giugno al 30 novembre 2024.

La legge di Bilancio 2024 (Legge 213/2023) ha riaperto i termini per la rivalutazione del valore dei terreni (agricoli ed edificabili) e delle partecipazioni detenuti da persone fisiche, società semplici ed enti commerciali al di fuori dell’attività d’impresa. Questa misura permette di aggiornare il valore fiscale di questi beni al valore corrente di mercato, utilizzando una perizia di stima. Lo scopo principale è quello di ridurre o azzerare le plusvalenze in caso di cessione futura, poiché la tassazione viene calcolata sulla differenza tra il valore di vendita e il valore rivalutato, piuttosto che sul valore storico di acquisizione.

Per usufruire di questa agevolazione, entro il nuovo termine del 30 novembre 2024, i contribuenti devono:

  1. Redigere una perizia che attesti il valore attuale del bene.
  2. Versare un’imposta sostitutiva pari al 16% del valore rivalutato risultante dalla perizia.

È possibile optare per il pagamento in tre rate annuali, ma in questo caso, la prima rata deve essere comunque versata entro la scadenza del 30 novembre 2024.

 

Un aspetto interessante di questa misura è la possibilità per i contribuenti, che hanno già effettuato una rivalutazione in passato, di scomputare l’imposta già pagata. Ad esempio, se un contribuente ha rivalutato un terreno nel 2019 e ha pagato un’imposta sostitutiva del 10%, ora può scomputare questa somma dalla nuova imposta dovuta sulla rivalutazione del 2024, purché il bene sia lo stesso.

Valutazioni e scelte

Decidere se procedere o meno con la rivalutazione richiede un’attenta valutazione caso per caso. La rivalutazione può essere conveniente solo se l’imposta sostitutiva risulta inferiore a quella che sarebbe dovuta in caso di cessione ordinaria del bene. In alcuni casi, come per i terreni agricoli posseduti da più di cinque anni, che non sono soggetti ad alcuna tassazione in caso di vendita, la rivalutazione potrebbe non offrire alcun vantaggio.

Infine, è importante notare che la scelta di rivalutare non è revocabile: una volta versata l’imposta sostitutiva, non si può ottenere un rimborso, nemmeno se successivamente si scopre che il valore rideterminato non ha portato a un vantaggio fiscale.

 

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