La proroga al 30 novembre 2024 per la rivalutazione di partecipazioni e terreni, estesa dal decreto Omnibus (Dl 113/2024), offre un’opportunità anche a chi ha già rivalutato asset al 30 giugno 2024. Questa estensione riguarda persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, che detengono tali beni al di fuori dell’attività d’impresa.
La proroga permette di integrare rivalutazioni già avviate, senza modificare la data di riferimento del valore dei beni, che rimane fissata al 1° gennaio 2024. Chi, ad esempio, ha già rivalutato una parte di partecipazioni al 30 giugno, può ora decidere di rivalutare una quota residua. Un caso tipico è quello di un socio unico di una Srl che, dopo aver ceduto il 51% del capitale, voglia vendere anche il rimanente 49%. In tal caso, potrà integrare la rivalutazione già effettuata a giugno 2024, versando la relativa imposta sostitutiva entro il 30 novembre.
Scomputo e rimborsi
Chi ha già sfruttato la rivalutazione negli anni precedenti può optare per una nuova rideterminazione del valore entro il 30 novembre, scomputando l’imposta sostitutiva già versata o, in alternativa, presentando istanza di rimborso. Tuttavia, tale rimborso non può superare l’imposta dovuta sulla nuova rivalutazione, secondo quanto chiarito nella circolare 16/E/2023.
Scadenze prorogate
La scadenza per la rivalutazione è ora fissata al 30 novembre 2024, con la possibilità di slittamento al 2 dicembre, poiché il 30 novembre cade di sabato. Le nuove date si applicano anche ai contribuenti che hanno già effettuato rivalutazioni entro il 30 giugno, con le rate successive che slittano al 30 novembre 2025 e 30 novembre 2026, mantenendo la maggiorazione di interessi del 3% annuo. Anche quest’anno, la proroga esclude il solo mese di dicembre.
Limiti e esclusioni
Resta esclusa la possibilità di rivalutare Organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) e polizze vita, opzione prevista per l’ultima volta dalla legge di Bilancio 2023. Tuttavia, la possibilità di rivalutare partecipazioni e terreni, edificabili o agricoli, continua ad essere un’opportunità per chi voglia valorizzare asset non negoziati in mercati regolamentati, con l’imposta sostitutiva del 16%.