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Rottamazione ter, tre date per i pagamenti delle rate scadute

 

Riapertura dei termini a tutto campo per i soggetti che non sono riusciti a rispettare la scadenza della maxi rata della rottamazione ter del 14 dicembre 2021, con possibilità di pagamenti scaglionati al 30 aprile prossimo (rate 2020), al 31 luglio (rate 2021) e al 30 novembre prossimi (rate 2022). Si dispone inoltre l’estinzione delle procedure esecutive in essere, con sblocco dunque dei beni pignorati, facendo salve ovviamente le somme già versate.

 

Con l’emendamento apportato con la legge di conversione del decreto legge 4/2022 (Sostegni ter), si rimettono in termini tutti i debitori decaduti dalla definizione degli affidamenti all’agente della riscossione, provvedendo a stabilire un piano di rientro graduale dei pagamenti. Si tratta in particolare delle sanatorie della rottamazione ter (Dl 119/2018) e del saldo e stralcio (legge di Bilancio 2019).

 

Le prime (2020) possono essere pagate entro la fine di aprile, le seconde (2021) entro la fine di luglio e le ultime (2022) entro la fine di novembre, che coincide con la scadenza dell’ultima rata del 2022. Si ricorda che i pagamenti della rottamazione ter terminano nell’anno 2023. Per tutte le nuove scadenze trova applicazione la tolleranza di cinque giorni di ritardo. Ai fini del pagamento si potranno utilizzare i bollettini trasmessi originariamente dall’agente della riscossione, unitamente al piano iniziale. Si ricorda che allo scopo si possono utilizzare i crediti verso le pubbliche amministrazioni per forniture, appalti e prestazioni professionali, certificati dall’apposita piattaforma Sogei.

 

La novella legislativa si occupa doverosamente di regolare il destino delle procedure esecutive in corso, disponendone l’estinzione. Questo significa, in concreto, che i beni e le somme eventualmente pignorate medio tempore tornano nella libera disponibilità del debitore.

 

Si evidenzia inoltre che in caso di decadenza dalla definizione agevolata, il debitore perde il diritto a rateizzare nuovamente le somme residue, restando così esposto alle azioni di recupero di agenzia delle Entrate – Riscossione. Non è così invece per i soggetti che avessero già abbandonato la procedura di sanatoria alla fine del 2019, con riguardo ad una qualsiasi delle edizioni della rottamazione. In tal caso, infatti, ai sensi dell’articolo 68, comma 3 bis, del Dl 18/2020, è ancora possibile richiedere una nuova rateazione delle somme restanti.

 

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