L’estate fiscale del 2024 ha portato al centro del dibattito la questione della sanatoria per le spese di Ricerca e Sviluppo (R&S), un tema di grande rilevanza per le imprese italiane. Con l’introduzione delle linee guida da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, le aziende si trovano ora a dover decidere se certificare i propri crediti d’imposta per R&S e aderire alla sanatoria entro la scadenza del 31 ottobre 2024. Tuttavia, ci sono diverse considerazioni da fare, che rendono questa scelta complessa.
Difficoltà
Uno dei principali problemi riguarda i tempi necessari per ottenere la certificazione delle attività di R&S. Il processo di certificazione può richiedere da un minimo di 105 giorni fino a 165 giorni, a seconda della necessità di ulteriori indagini da parte del Ministero. Questo significa che molte imprese potrebbero non avere la certificazione in tempo utile per decidere se aderire alla sanatoria, lasciando i contribuenti in una situazione di incertezza.
Aderire alla sanatoria comporta l’impegno a riversare le somme utilizzate per i crediti d’imposta senza sanzioni, ma il tutto è condizionato dal parere dell’Agenzia delle Entrate. Un problema significativo è che, dichiarando nella Sezione I del Modello della sanatoria che le attività di ricerca non beneficiano dell’agevolazione, si potrebbe innescare un contenzioso futuro se l’Agenzia delle Entrate dovesse successivamente rigettare la richiesta. Questo contenzioso potrebbe risultare svantaggioso per il contribuente, dato che la dichiarazione iniziale potrebbe essere utilizzata contro di lui.
Alternative
Un’altra opzione per evitare le sanzioni senza aderire alla sanatoria potrebbe essere l’applicazione dell’articolo 10 dello Statuto del Contribuente, che prevede che non siano applicate sanzioni se la violazione deriva da oggettive condizioni di incertezza sull’interpretazione delle norme tributarie. Inoltre, l’onere della prova in un contenzioso tributario spetta all’amministrazione finanziaria, come stabilito dal Dlgs 545/1992.
Dal punto di vista penale, il Dlgs 87/2024 ha introdotto il comma 2-bis all’articolo 10 del Dlgs 74/2000, che esclude la punibilità in presenza di condizioni di obiettiva incertezza tecnica. Questo riduce la pressione derivante dal rischio di una segnalazione alla Procura della Repubblica, limitando l’applicazione di sanzioni penali nei casi in cui le attività di R&S siano supportate da una documentazione solida e da una corretta interpretazione delle norme.
La decisione di aderire alla sanatoria per le spese di Ricerca e Sviluppo richiede una valutazione attenta e ponderata, soprattutto nei casi in cui l’impresa può dimostrare di aver effettivamente svolto attività di R&S. I rischi associati ai tempi di certificazione, ai potenziali contenziosi e alle implicazioni penali devono essere valutati in relazione ai benefici offerti dalla sanatoria stessa. Per molte aziende, soprattutto quelle con una documentazione robusta e una reale attività di R&S, potrebbe essere più conveniente evitare la sanatoria e affrontare eventuali contestazioni facendo leva sulle tutele offerte dallo Statuto del Contribuente e dalle recenti modifiche normative.
Ipotesi di comportamento
1. Ricerca non certificabile
Scenario: Un’azienda ha svolto attività di ricerca e sviluppo (R&S) tra il 2017 e il 2019, originariamente considerate valide per ottenere il credito d’imposta. Tuttavia, una revisione successiva ha rivelato che solo una parte delle spese sostenute soddisfa i requisiti necessari, mentre altre non sono certificabili secondo le Linee guida attuali.
Comportamento: L’azienda decide di aderire alla sanatoria, riversando solo i crediti d’imposta relativi alle spese che non sono certificabili “ora per allora”. Questo approccio permette di regolarizzare la posizione fiscale, evitando sanzioni per le parti del credito che non erano effettivamente dovute, pur mantenendo i benefici per le spese che risultano conformi.
2. La novità «relativa»
Scenario: Una PMI ha svolto attività di ricerca nel 2018-2019, sviluppando processi e prodotti innovativi per l’impresa. Tuttavia, secondo il manuale di Frascati, il requisito della “novità” deve essere applicabile a livello mondiale, non solo per l’azienda. Di conseguenza, il credito d’imposta potrebbe non spettare.
Comportamento: L’azienda sceglie di non aderire alla sanatoria, pur consapevole del rischio di un contenzioso con l’Agenzia delle Entrate. La decisione si basa sulla convinzione che le attività svolte abbiano comunque un valore innovativo significativo per l’impresa, e si è disposta a difendere questa posizione in sede legale, se necessario.
3. L’attività sui prototipi
Scenario: Un’azienda avvia un progetto di R&S che richiede la costruzione di prototipi. Sebbene le attività legate alla realizzazione dei prototipi, prese singolarmente, non soddisfino i requisiti per il credito d’imposta, esse sono essenziali per testare la nuova tecnologia sviluppata.
Comportamento: L’azienda considera le attività di costruzione dei prototipi come parte integrante del progetto di R&S e decide di includerle nel bonus R&S. Questo approccio si basa sull’interpretazione che, se le attività sono funzionali e necessarie per la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie, rientrano nei requisiti per il credito d’imposta.