Sanità: confermato per tutto il 2025 il divieto di fatturazione elettronica via Sdi

Il divieto di fattura elettronica per gli operatori sanitari è stato prorogato per l’intero 2025. Le fatture di medici, infermieri, fisioterapisti e altri professionisti della sanità continueranno a essere inviate al Sistema Tessera Sanitaria (TS) e non al Sistema di Interscambio (Sdi). La disposizione è contenuta nell’articolo 3, comma 6, del Decreto Milleproroghe (Dl 202/2024), modificato durante l’iter parlamentare.

Questa estensione risponde alle richieste delle associazioni di categoria, tra cui Fnomceo (Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri), che ha sottolineato la necessità di un ulteriore adeguamento della normativa sulla privacy prima di permettere il transito delle fatture sanitarie attraverso il sistema dell’Agenzia delle Entrate.

Il divieto di fatturazione elettronica per i sanitari

Quando è entrata in vigore la fatturazione elettronica, il Garante per la Privacy ha imposto il divieto agli operatori sanitari di trasmettere fatture contenenti dati sensibili tramite lo Sdi. Per questo motivo, il sistema di riferimento è rimasto il Sistema Tessera Sanitaria, che raccoglie i dati per la dichiarazione precompilata.

Il divieto è stato inizialmente stabilito dall’articolo 10-bis del Dl 119/2018, con proroghe annuali successive. Il Milleproroghe 2024 aveva inizialmente previsto una scadenza al 31 marzo 2025, ma il Senato ha approvato un emendamento che prolunga l’esonero fino al 31 dicembre 2025.

Quali soggetti sono interessati dal divieto?

Il divieto riguarda tutti gli operatori sanitari con partita IVA, indipendentemente dal regime fiscale (forfettario o ordinario) e dalla forma giuridica (professionisti individuali, studi associati, società). In particolare, la norma coinvolge:

  • Medici e odontoiatri
  • Infermieri, fisioterapisti, psicologi, biologi
  • Igienisti dentali e altri professionisti regolati dalla legge Lorenzin (L. 3/2018)
  • Poliambulatori, cliniche, laboratori di analisi
  • Società odontoiatriche, RSA, strutture sanitarie private
  • Ortopedie, sanitarie, ottici

Anche i veterinari sono inclusi nel divieto di fattura elettronica B2C, ma non le cliniche veterinarie e i laboratori veterinari, che sono regolati da normative regionali e non dal Dlgs 502/92.

Restano dubbi per chiropratici e osteopati, poiché la loro attività è riconosciuta come sanitaria, ma non esiste ancora un albo ufficiale. Fino a chiarimenti normativi, questi professionisti dovrebbero privilegiare la privacy dei pazienti ed emettere fattura cartacea o elettronica non trasmessa allo Sdi.

Come emettere fattura ai clienti nel 2025

Poiché il divieto di fatturazione elettronica B2C rimane in vigore, gli operatori sanitari possono emettere la fattura in uno dei seguenti modi:

  • Cartacea, consegnata direttamente al cliente
  • Formato elettronico (Pdf, Tif, etc.), inviato via e-mail o disponibile in un’area riservata online
  • Cloud o app, con accesso protetto da credenziali sicure

Il file deve essere protetto da password o trasmesso in maniera sicura per garantire la riservatezza dei dati personali.

Obbligo di e-fattura per operazioni B2B e B2G

Il divieto si applica solo alle prestazioni sanitarie rese a privati (B2C). Gli operatori sanitari devono invece emettere regolare fattura elettronica via Sdi nei seguenti casi:

  • Prestazioni sanitarie rese a imprese o professionisti (B2B)
  • Fatture verso la Pubblica Amministrazione (B2G)

In queste fatture non devono mai comparire dati sensibili del paziente.


Possibili sviluppi futuri

L’Agenzia delle Entrate potrebbe fornire ulteriori chiarimenti sulle modalità operative per i chiropratici e osteopati, nonché sulle nuove disposizioni che potrebbero entrare in vigore dopo il 2025.

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