La riforma delle sanzioni amministrative è intervenuta apportando numerose modifiche sulla misura delle sanzioni stesse e sulle relative modalità di applicazione.
Si osserva in primo luogo che la decorrenza delle nuove disposizioni normative è stata fissata all’1.1.2016.
Questo per effetto della Legge di Stabilità che ha anticipato di un anno il termine iniziale originariamente previsto.
Nel nuovo contesto normativo:
– le sanzioni per tardivo versamento si riducono alla metà (cioè al 15%) se il ritardo non supera i 90 giorni;
– le sanzioni ordinarie per la dichiarazione infedele, già fissate al 100% (minimo) e al 200% (massimo) dell’imposta, si riducono al 90% (minimo) e al 180% (massimo);
– gli errori sulla competenza fiscale, se non c’è stato danno per l’erario, sono puniti con una sanzione fissa di € 250; per effetto del «favor rei», le nuove norme, se favorevoli, trovano applicazione nei procedimenti in corso anche se relativi alle violazioni commesse in precedenza, salvo l’atto di contestazione sia definitivo.