Scheda carburante

La Corte di Cassazione ha confermato il principio secondo cui la possibilità di dedurre dal reddito di impresa i costi relativi all’acquisto di carburanti, destinati ad alimentare i mezzi impiegati per l’esercizio dell’attività imprenditoriale, e conseguentemente il diritto di portare in detrazione la relativa Iva versata in rivalsa, sono subordinati al fatto che le cosiddette “schede carburanti”, che l’addetto alla distribuzione è tenuto a rilasciare, siano complete in ogni loro parte e debitamente sottoscritte senza che l’adempimento, a tal fine disposto, ammetta equipollente alcuno e indipendentemente dall’avvenuta contabilizzazione dell’operazione sulle scritture dell’impresa. Conseguenze analoghe vengono tratte in relazione alla detraibilità dell’Iva liquidata nelle schede carburante dalle quali non emergano i dati identificativi del veicolo.

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