Scheda carburante, modalità e termini di annotazione

Con il DPR del 10.11.1997 n. 444 viene stabilito che gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti all’imposta sul valore aggiunto risultano da apposite annotazioni eseguite, nei termini e con le modalità stabiliti sempre dal presente decreto, in una apposita scheda conforme al modello “Scheda carburante”.
In deroga a quanto sopra stabilito, i soggetti all’imposta sul valore aggiunto che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate non sono soggetti all’obbligo di tenuta della scheda carburante.

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