Scissione per scorporo: novità fiscali introdotte dal Dlgs 192/2024

Il Decreto Legislativo 192/2024 ha introdotto una regolamentazione fiscale specifica per le scissioni per scorporo, confermando il principio di neutralità fiscale e introducendo modifiche rilevanti all’articolo 173 del Tuir. Questa disciplina, applicabile dal periodo d’imposta 2024, riguarda principalmente le scissioni mediante assegnazione di parte del patrimonio societario a nuove entità.

Neutralità Fiscale e Ambiti di Applicazione

Le scissioni per scorporo si distinguono per la loro natura modificativa e non traslativa, garantendo la neutralità fiscale per imposte sui redditi. Attraverso il nuovo comma 15-ter dell’articolo 173 del Tuir:

  • Viene confermata l’applicazione delle norme generali sulle scissioni, con alcune esclusioni e specificazioni.
  • Si chiarisce che le attività e passività trasferite mantengono il valore fiscalmente riconosciuto.

Valori Fiscalmente Riconosciuti

Le attività trasferite, inclusi eventuali avviamenti, mantengono il valore fiscale già attribuito alla società scissa. Questo principio si applica anche a:

  • Ammortamenti e spese pluriennali.
  • Quote di accantonamenti proporzionali alla suddivisione patrimoniale.

Imposte Indirette

Non sono state introdotte modifiche significative in ambito IVA, imposta di registro e imposte ipotecarie. La scissione non costituisce cessione di beni ai fini IVA, mentre le altre imposte sono applicate in misura fissa.

Partecipazioni Ricevute

Le partecipazioni ricevute dalla società scissa assumono:

  • Valore fiscale pari alla differenza tra il valore delle attività e delle passività trasferite.
  • Anzianità riferibile all’intero periodo di possesso del bene o dell’azienda trasferita.

Disciplina delle Riserve

In caso di scorporo:

  • La scissa conserva inalterata la composizione fiscale del patrimonio netto.
  • La beneficiaria qualifica l’incremento patrimoniale come riserva di capitale.

Criticità e Incertezze

Restano alcuni dubbi su:

  • Scissioni con società preesistenti, per le quali si applicano le regole generali di scissione.
  • Scissioni transnazionali, per cui potrebbe sorgere un conflitto con le normative UE.

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