Sempre sanzionabile lo stipendio non tracciato

 

È sempre sanzionabile il datore di lavoro che non è in grado di comprovare l’avvenuto pagamento della retribuzione con strumenti tracciabili, anche in presenza di busta paga sottoscritta o di apposita dichiarazione rilasciata dal lavoratore.

 

Lo chiarisce l’Ispettorato nazionale del lavoro nella nota 473/2021, in riscontro a una richiesta di parere avente a oggetto l’applicazione della sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro, in caso di pagamento avvenuto con strumenti non tracciabili.

 

L’articolo 1, comma 910, della legge 205/2017 dal 1° luglio 2018 ha introdotto l’obbligo di corrispondere la retribuzione del dipendente e il compenso dei co.co.co attraverso mezzi di pagamento tracciabili quali il bonifico o l’assegno bancari, uno strumento elettronico (ad esempio carta di credito, prepagata) o in contanti ma presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento. Con nota 7369/2018 l’Inl ha aggiunto il conto corrente ordinario.

 

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