Serve l’autorizzazione per utilizzare le telecamere pubbliche a fini disciplinari

La tensione tra diritto alla privacy e potere disciplinare del datore di lavoro è uno degli snodi più delicati del diritto del lavoro nell’era digitale. La decisione del Garante per la protezione dei dati personali (provvedimento n. 628/2025 del 23 ottobre 2025) offre un principio molto chiaro: le immagini raccolte da telecamere pubbliche per finalità di sicurezza urbana non possono essere utilizzate dal datore di lavoro per finalità disciplinari, se non nel rispetto delle garanzie previste dall’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori.

Il caso: Comune e licenziamento per assenteismo

Il provvedimento trae origine da un episodio che ha coinvolto un Comune e una sua dipendente in posizione di malattia. Secondo l’amministrazione, la lavoratrice si sarebbe resa responsabile di uscite non registrate dal luogo di lavoro.

Per verificarlo:

  • l’ente ha acquisito immagini di telecamere pubbliche installate sulla via esterna al municipio e le ha incrociate con i dati di badge;

  • un collaboratore comunale è stato incaricato di effettuare riprese “sul campo” della dipendente durante il periodo di malattia, e i video sono stati trasmessi via app di messaggistica alla collettività amministrativa.

Sulla base di questi elementi sono stati avviati sia un procedimento disciplinare sia una denuncia‑querela in sede penale (poi archiviata).

I rilievi del Garante: limiti all’uso dei dati personali

Dopo un’istruttoria approfondita, il Garante ha censurato i comportamenti dell’ente sotto molteplici profili, affermando che:

1) I presupposti di legittimità della videosorveglianza mancavano

Le telecamere pubbliche non erano corredate di:

  • base giuridica adeguata, come richiesto per la raccolta di dati personali;

  • valutazione d’impatto (DPIA) ai sensi dell’articolo 35 del GDPR;

  • informative e cartellonistica prescritti per i soggetti ripresi.

Sebbene queste carenze non costituiscano il punto centrale della decisione, hanno rafforzato la valutazione di illiceità del trattamento.

2) Uso delle immagini incompatibile con la finalità originaria

Il Garante ha confermato che immagini raccolte per finalità di sicurezza pubblica non possono essere automaticamente riutilizzate per finalità disciplinari senza un inquadramento giuridico specifico.

Le immagini riprendenti l’accesso alla sede comunale (area di passaggio pubblico/dipendenti) avrebbero potuto essere utilizzate per fini disciplinari solo previa:

  • autorizzazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro, oppure

  • accordo sindacale con le rappresentanze dei lavoratori,

come previsto dall’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori per i sistemi di controllo a distanza.

Queste condizioni non sussistevano.

3) Riprese “investigative” eseguite senza base normativa

L’incarico conferito al collaboratore comunale — estraneo alle funzioni di vigilanza ufficiale — per riprendere la dipendente in malattia è stato considerato ancor più grave. Si è trattato di una indagine informale senza alcuna base normativa, in contrasto con il divieto di indagini su fatti non rilevanti ai fini professionali previsto dallo Statuto dei lavoratori.

Le sanzioni inflitte

Per le condotte contestate, il Garante ha irrogato:

  • 5.000 euro per l’uso illegittimo delle telecamere pubbliche;

  • 10.000 euro per l’utilizzo delle immagini in ambito lavorativo e per le riprese effettuate dal collaboratore;

per un totale di 15.000 euro, accompagnato dall’ordine di pubblicazione del provvedimento.


Ripercussioni sul piano giuslavoristico

La decisione ha implicazioni dirette anche sul fronte del diritto del lavoro:

  • in caso di impugnazione del licenziamento, il giudice del lavoro non può ignorare che parte del materiale probatorio è stato acquisito in violazione delle norme sulla protezione dei dati;

  • l’inutilizzabilità delle immagini non determina automaticamente l’illegittimità del recesso disciplinare, ma riduce il peso probatorio e può indebolire la posizione del datore di lavoro;

  • anche nel pubblico impiego, la necessità di contrastare abusi non può tradursi in forme occultate di controllo dei dipendenti.

Indicazioni operative per datori di lavoro

La pronuncia del Garante ribadisce un principio semplice ma fondamentale:

l’utilizzo di tecnologie di videosorveglianza a fini disciplinari richiede una base giuridica specifica, trasparente e proporzionata.

In pratica:

  • l’impiego di immagini a fini disciplinari deve essere disciplinato, in ambito privato, da accordi collettivi o da autorizzazioni sindacali quando richiesto dallo Statuto dei lavoratori (art. 4);

  • nel pubblico impiego, occorre attentamente esaminare quali strumenti di controllo possano essere adottati sulla base di atti normativi e contrattuali;

  • l’uso di dati raccolti per finalità diverse (es. sicurezza urbana) non può essere automatico e richiede specifiche garanzie e informativa ex GDPR;

  • affidare riprese o registrazioni a soggetti non qualificati come ufficiali di vigilanza interna può costituire trattamento illecito di dati personali.

La tensione tra tecnologia, controllo e tutela dei diritti resta un tema centrale nella gestione dei rapporti di lavoro. Anche quando emergono segnali di comportamenti irregolari, l’uso di strumenti digitali deve essere sorretto da una base normativa chiara, da informazione ai soggetti e da garanzie di trasparenza. Il provvedimento del Garante conferma che la risposta disciplinare non può derivare da trattamenti di dati personali effettuati in violazione delle norme vigenti, ribadendo il principio di proporzionalità tra finalità perseguite e strumenti utilizzati.

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Tiziano Beneggi

Febbraio 18, 2026

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