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Sgravio 2017 in edilizia, le istruzioni INPS e INAIL

L’Inps, con circolare 1° settembre 2017, n. 129, ha fornito le indicazioni operative per l’ammissione ed il godimento dello sgravio contributivo dell’11,5% (fissato dal D.M. 5 luglio 2017, comunicato in G.U. 21 agosto 2017, n. 194) per l’anno 2017 (periodi di paga da gennaio a dicembre 2017). Detto sgravio è quello previsto per le imprese del settore edile (individuate con la classificazione ATECO 2007), regolamentato dall’art. 29 del D.L. n. 244/1995 (L. n. 241/1995) e reso strutturale dall’art. 1, c. 51, della L. n. 247/2007 (protocollo welfare).
Sono destinatari del beneficio i datori di lavoro esercenti attività edile individuati secondo la classificazione ATECO 2007, resa operativa dall’INPS con la circolare 80/2014. In particolare, sono destinatari i datori di lavoro:
o classificati nell’industria ai codici statistici contributivi: 11301, 11302, 11303, 11304 e 11305
o classificati nell’artigianato ai codici statistici contributivi: 41301, 41302, 41303, 41304 e 41305
o caratterizzati dai codici Ateco 2007: da 412000 a 439909.
Sono escluse dal beneficio le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili, contraddistinte dai codici Ateco da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307 e 41308 (accompagnati dai codici autorizzazione 3N e 3P);
La riduzione contributiva (11,5%) va calcolata sull’ammontare dei premi INAIL relativi al 2017 (in sede di autoliquidazione) e sull’ammontare delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali (compresa la maggiorazione dell’1,4% per i contratti a termine), a carico del datore di lavoro, dovute all’INPS, per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2017, con esclusione:
o della contribuzione per il fondo pensione lavoratori dipendenti (Ctr IVS);
o della contribuzione della 0,30% (versata unitamente al contributo Naspi) dovuta per il finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua (art. 5, c. 4, L. n. 645/1978).
Le aliquote contributive interessate dallo sconto sono quelle (nettizzate) in vigore nei settori industria e artigianato edile, nonché al netto di eventuali misure compensative spettanti, quali quelle stabilite per compensare l’uscita del TFR dall’azienda a favore dei fondi pensione e del fondo tesoreria (esonero dal versamento del contributo al fondo garanzia per il TFR dello 0,20% e riduzione, per l’anno 2017, della contribuzione minore, c.d. impropria, nella misura di 0,28 punti percentuali – entrambi i benefici sono applicabili nella stessa percentuale del TFR complessivamente conferito ai fondi pensione e al fondo tesoreria).
L’agevolazione è applicabile alle contribuzioni dovute per gli operai (compresi i soci lavoratori delle società cooperative) occupati a tempo pieno, vale a dire per gli operai con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. Le assenze regolamentate ai fini dell’esclusione dall’applicazione della contribuzione “virtuale sono utili al raggiungimento della predetta condizione delle 40 ore settimanali.
Il beneficio non è applicabile ai contratti che prevedono un orario inferiore alle 40 ore settimanali come, per esempio i part-time e i lavoratori in CIGS con causale solidarietà.
La riduzione contributiva non è applicabile ai lavoratori per i quali l’impresa già usufruisce di agevolazioni ad altro titolo: assunti (entro il 31 dicembre 2016) dalle liste di mobilità, contratto di apprendistato, esonero triennale (legge n. 190/2014), esonero biennale (legge n. 208/2015), esonero contributivo per l’assunzione di giovani NEET (D.D. 2 dicembre 2016), esonero contributivo assunzioni al sud (D.D. 16 novembre 2016), ecc.
Il beneficio può essere applicato solo se risultano rispettate le prescritte condizioni:
o possedere i requisiti di regolarità contributiva attestata dal DURC;
o non aver riportato condanne passate in giudicato per le violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione.
o rispetto integrale della contrattazione collettiva laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
o rispetto della retribuzione imponibile ai fini contributivi: minimale di legge e minimale contrattuale;
o non avere in carico provvedimenti amministrativi e giurisdizionali per violazioni poste a tutela delle condizioni di lavoro di cui all’allegato A al DM 24.10.2007, competente e, in caso di violazione delle predette norme, sia decorso il periodo, durante il quale non può essere rilasciato il DURC, fissato dai citati provvedimenti.
Le imprese edili destinatarie per poter accedere al beneficio sono tenute a presentare apposita istanza all’INPS.
Detta istanza, avvalendosi del modulo “Red-Edil” disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziende (sezione “comunicazioni on-line”, funzionalità “invio nuova comunicazione”), deve essere inviata esclusivamente invia telematica, il termine ultimo è fissato al 15 gennaio 2018 (essendo il 16.1.2018, precisa l’INPS, il termine per fruire del beneficio e la domanda è definita entro il giorno successivo la presentazione).
Superato il controllo automatizzato (istanze con esito positivo, visualizzabile all’interno del cassetto previdenziale), l’INPS autorizza assegnando alla posizione assicurativa il consueto codice autorizzazione “7N” per il periodo settembre-dicembre 2017. In ogni caso lo sgravio si riferirà anche per i mesi precedenti, quindi per l’intero periodo gennaio-dicembre 2017. Il termine per la fruizione dello sgravio (corrente e arretrato) è fissato al 16 gennaio 2018 (termine per la presentazione del mod. F24 relativo all’Uniemens di competenza del mese di dicembre 2017, da presentare entro il 31 gennaio 2018).
Ai fini INAIL, il beneficio sarà utilizzato in sede di autoliquidazione 2017/2018.

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