Il Ministero del lavoro ha confermato per l’anno 2021 nell’11,5%, la misura della riduzione contributiva spettante alle imprese del settore dell’edilizia.
Sono destinatari i datori di lavoro:
Sono escluse dal beneficio le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili, contraddistinte dai codici Ateco da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307 e 41308 (accompagnati dai codici autorizzazione 3N e 3P);
La riduzione contributiva (11,5%) va calcolata sull’ammontare delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, a carico del datore di lavoro, dovute all’INPS, per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2021, con esclusione:
Le aliquote contributive interessate dallo sconto sono quelle (nettizzate) in vigore nei settori industria e artigianato edile, nonché al netto di eventuali misure compensative spettanti, quali quelle stabilite per compensare l’uscita del TFR dall’azienda a favore dei fondi pensione e del fondo tesoreria (esonero dal versamento del contributo al fondo garanzia per il TFR dello 0,20% e riduzione della contribuzione minore, c.d. impropria, nella misura di 0,28 punti percentuali – entrambi i benefici sono applicabili nella stessa percentuale del TFR complessivamente conferito ai fondi pensione e al fondo tesoreria).
Il beneficio può essere applicato solo se risultano rispettate le prescritte condizioni e cioè:
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