La disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro vive una fase di significativa evoluzione normativa, con impatti concreti sull’organizzazione aziendale e sulla programmazione delle risorse umane. Il nuovo Accordo Stato‑Regioni del 17 aprile 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025, ha infatti sancito un principio chiaro e inappellabile: la formazione deve essere completata prima che il lavoratore inizi l’attività lavorativa. Questo orientamento segna una svolta rispetto alla prassi applicativa che aveva storicamente consentito margini di post‑assunzione.
In parallelo, con la conversione in legge del Decreto Legislativo 159/2025, è stata introdotta una deroga mirata per il settore turistico e della somministrazione di alimenti e bevande. La novità intende contemperare esigenze di sicurezza con la realtà organizzativa di comparti caratterizzati da stagionalità, picchi occupazionali e cicli lavorativi brevi. Comprendere insieme il principio generale e l’eccezione normativa è fondamentale per imprese, datori di lavoro e professionisti della sicurezza.
La disciplina ordinaria: formazione prima dell’inizio dell’attività
Storicamente, l’Accordo Stato‑Regioni del 21 dicembre 2011 aveva previsto una finestra temporale transitoria (fino a 60 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro) per completare la formazione. Tale finestra, però, era priva di un termine finale certo e spesso è stata interpretata come una “scadenza ammorbidita”.
Il nuovo Accordo del 2025 elimina questa deroga, riaffermando un principio già implicito nel Dlgs 81/2008: la formazione, intesa come insieme di moduli generali e specifici, deve essere completata prima dell’effettivo inizio della prestazione lavorativa. La ratio è semplice e stringente: la formazione non è un adempimento formale da “saldare” successivamente, ma una condizione abilitante allo svolgimento dell’attività lavorativa, con effetti immediati sulla responsabilità del datore di lavoro.
Questo principio si innesta su una precisazione concettuale di rilievo: la formazione non può essere erogata prima dell’assunzione, perché l’obbligo nasce solo con il rapporto di lavoro costituito. Tuttavia, una volta assunto, il lavoratore non può iniziare a lavorare se non è già stato formato. La rilevanza pratica di questa sequenza non può essere sottovalutata: richiede una programmazione rigorosa dei corsi, delle risorse e dei calendari formativi ancor prima dell’avvio operativo del personale.
La normativa considera come “lavoratore” – ai fini della sicurezza – chiunque presti attività all’interno di un’organizzazione aziendale, con o senza retribuzione (articolo 2 del Dlgs 81/2008). La formazione è strutturata in due componenti:
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Formazione generale: conoscenza dei rischi trasversali presenti in tutti i settori di attività.
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Formazione specifica: correlata ai rischi connessi alla mansione effettivamente svolta e soggetta ad aggiornamenti periodici.
Oltre alla formazione, l’addestramento pratico può essere richiesto per le attività in cui sono necessari competenza operativa reale e dimostrata, ed è soggetto agli stessi vincoli temporali di completamento prima dell’ingresso in servizio.
La deroga per il turismo e la somministrazione: 30 giorni per completare la formazione
Nel corso dell’iter di conversione del Dl 159/2025, è stato introdotto un nuovo articolo 1‑bis che riconosce una deroga specifica per alcune attività classificate a basso rischio. In particolare, per gli addetti di strutture ricettive, bar e ristoranti, la normativa prevede che la formazione e l’eventuale addestramento specifico possano essere completati entro 30 giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o, nel caso di somministrazione, dall’inizio della missione.
È importante cogliere la ratio di questa norma: non si tratta di un “allentamento” generalizzato degli obblighi di sicurezza, ma di una risposta pragmatica a una realtà economica e organizzativa ben definita. I comparti turistico‑ricettivo e della ristorazione presentano spesso cicli stagionali, picchi occupazionali concentrati in periodi brevi e necessità di avviare rapidamente il personale per rispondere alla domanda di mercato.
La deroga è giustificata dal fatto che tali attività rientrano nei codici ATECO a basso rischio, come individuato nell’Allegato IV dell’Accordo Stato‑Regioni 2025 in attuazione dell’articolo 29, comma 6‑ter del Dlgs 81/2008. Tuttavia, questo non significa che tutte le situazioni possano beneficiare automaticamente della deroga: il rischio concreto correlato alla mansione svolta rimane un elemento imprescindibile. Una lettura estensiva che trascuri la reale pericolosità di alcune mansioni rischia di compromettere la sicurezza operativa e porre il datore di lavoro in una posizione di responsabilità.
Confini invalicabili: addestramento e abilitazioni specifiche
La deroga dei 30 giorni non riguarda tutte le forme di formazione. In particolare, non si applica alle attività per le quali il Testo Unico impone abilitazioni specifiche preventive, come quelle disciplinate dagli articoli 73, comma 5, e 73‑bis del Dlgs 81/2008. Si tratta, ad esempio, di attività che richiedono uso di attrezzature ad alto rischio (gru, piattaforme di lavoro elevabili, carrelli elevatori), per cui la legge richiede la formazione preventiva e abilitante senza eccezioni temporali.
In questi casi, la formazione abilitante deve essere completata prima che il lavoratore inizi l’attività pratica, senza deroghe di sorta, indipendentemente dal settore di appartenenza o dalla classificazione ATECO.
Implicazioni operative per l’impresa
L’evoluzione normativa richiede alle imprese di:
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Ripensare la programmazione dei corsi di formazione, includendo la formazione tecnica per rischi specifici prima dell’ingresso operativo del lavoratore.
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Aggiornare le procedure interne di pianificazione delle risorse umane, integrando i tempi formativi nell’avvio dei contratti.
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Differenziare l’approccio tra formazione generale/specifica e formazione abilitante per attività ad alto rischio.
In concreto, per una catena di ristoranti o una struttura ricettiva, la deroga dei 30 giorni può consentire una più rapida immissione del personale nel ciclo operativo, ma non può essere interpretata come una riduzione dell’attenzione alla sicurezza: la valutazione dei rischi e la congruità delle attività formative restano sempre elementi centrali.
La gestione della formazione in materia di salute e sicurezza non è un mero adempimento burocratico, ma una componente strategica della compliance aziendale e della tutela delle risorse umane. Le modifiche normative recenti impongono un’interpretazione attenta dei tempi, dei contenuti e delle eccezioni applicabili, con impatti diretti sulla programmazione dei contratti, sulla responsabilità del datore di lavoro e sulla valutazione dei rischi.
Beneggi e Associati affianca le imprese nella analisi dei processi formativi, nella definizione di piani di formazione adeguati alle specifiche esigenze operative e nella gestione delle comunicazioni documentali. Un approccio consulenziale che mira non solo a rispettare la normativa, ma a trasformare la sicurezza in un elemento di valore organizzativo e di cultura aziendale solida.