La Legge di conversione del Decreto riaperture, allineando il settore privato a quello pubblico, consente ai datori di lavoro di attivare lo smart working in modalità semplificata, ossia senza la stipula dell’accordo individuale, fino alla fine del 2021
L’art. 11 della Legge 87/2021 di conversione del D.L. n. 52/2021 ha prorogato al 31 dicembre 2021 alcuni termini previsti da provvedimenti precedenti correlati all’emergenza epidemiologica Covid-19 in corso, elencati nell’allegato 2, tra cui quelli relativi alle disposizioni in materia di lavoro agile introdotte dall’art. 90 del D.L. n. 34/2020 (L. n. 77/2020).
Per i datori di lavoro pubblici e privati, limitatamente al periodo dello stato di emergenza (il cui termine attualmente è previsto al 31 luglio 2021) e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Inoltre, gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell’INAIL. Pertanto, è possibile inviare per email detta informativa al lavoratore.
Inoltre, i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro stesso.
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