La comunicazione dovuta al Ministero del lavoro in caso di attivazione della modalità di lavoro agile resterà “semplificata” fino al 31 gennaio 2020, e anche oltre se il Governo prorogherà lo stato di emergenza
La novità sancisce che “L’articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato fino al 31 gennaio 2021 e comunque fino al termine dello stato di emergenza”. Senza dubbio il termine del 31 gennaio 2021 rappresenta il dato certo da tenere in conto con riferimento alla sopravvivenza della comunicazione “semplificata”, ossia la comunicazione che non necessita dell’allegazione dell’accordo di smart working sottoscritto con il lavoratore.
Al contrario, resta incerto il significato dell’inciso “e comunque fino al termine dello stato di emergenza”.
Una ipotesi in senso estensivo del termine è quella per la quale il 31 gennaio 2021 rappresenta una scadenza non ultima e non rigorosa, tenuto conto che se lo stato di emergenza venisse prorogato oltre tale data anche la scadenza della comunicazione semplificata erediterebbe automaticamente lo slittamento in avanti. In favore di una lettura così orientata è il Ministero del lavoro, che in una ulteriore FAQ si è espresso in tal senso, seppur a concetti invertiti, ritenendo che la prima scadenza (nel caso de quo il 31 gennaio 2021) soccombe alla seconda (il termine mobile dello stato di emergenza che con una proroga può sopravanzare il 31 gennaio 2021) perché solo quest’ultima è da intendersi quale limite massimo di applicazione della procedura.
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