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Smart working, regole semplificate fino al 31 luglio

 

A seguito della proroga dei termini correlati all’emergenza da COVID-19 rimane in essere, fino al 31 luglio 2021, la disciplina di favore prevista in materia di lavoro agile.

 

Al fine di agevolare gli adempimenti dei datori di lavoro intenzionati a far svolgere l’attività in modalità agile durante il periodo di COVID-19, il legislatore ha introdotto una procedura semplificata che ha sostituito l’obbligo consistente nella stipula e nell’invio al Ministero del lavoro di un accordo individuale, con l’invio al Ministero del lavoro del solo file Excel con i dati dei lavoratori che svolgeranno l’attività lavorativa in modalità smart working.

 

L’art. 90, c. 4 del DL 34/2020, prevede che per i datori di lavoro pubblici e privati, limitatamente al periodo dello stato di emergenza, la modalità di lavoro agile può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Inoltre, gli obblighi di informativa sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell’INAIL.

 

Inoltre, per l’intero periodo emergenziale, ora prorogato al 31 luglio 2021, i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro stesso.

 

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