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Società benefit e imprese sociali, perseguimento di finalità sociali

 

Società benefit e imprese sociali, due realtà a confronto per il perseguimento di finalità sociali.

 

Le prime, rappresentano un modello imprenditoriale che coniuga lo scopo di lucro con l’ulteriore fine di migliorare il contesto ambientale e sociale perseguendo una o più finalità di beneficio comune. Si tratta di un’opportunità riconosciuta a quegli imprenditori che vogliano valorizzare le proprie azioni nell’ambito della responsabilità sociale d’impresa, oppure, in maniera molto più concreta e radicale, strutturare un nuovo modello di business condiviso con gli stakeholder.

 

L’impresa sociale, invece, rappresenta una qualifica giuridica vera e propria cui la riforma del Terzo settore ha assegnato benefici fiscali e obblighi di trasparenza con forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti. Questo modello imprenditoriale si caratterizza per lo svolgimento in via prevalente di un’attività di impresa di interesse generale nonché per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale tassativamente indicate dal Dlgs 112/17.

 

Solamente le imprese sociali si collocano nella categoria degli enti del Terzo settore con conseguente divieto, in quanto tali, di perseguire finalità lucrative. Resta un piccolo margine per le imprese sociali costituite in forma societaria per le quali è consentita la distribuzione di utili nei limiti previsti per le cooperative in base all’articolo 2514 del Codice civile.

 

Nelle società benefit, al contrario, lo scopo rimane quello di lucro, sebbene affiancato da un beneficio comune che viene perseguito in base a una scelta volontaria. Il legislatore per queste ultime non ha introdotto né deroghe al diritto societario, né agevolazioni di alcuna natura a differenza di quanto previsto per le imprese sociali che, con la riforma del Terzo settore, diventano destinatarie di una particolare disciplina sotto il profilo delle imposte dirette, nonché di numerosi incentivi per gli investitori. Basti pensare, ad esempio, alla possibilità per tali soggetti di beneficiare di una detrazione Irpef del 30% (per un investimento massimo di un milione di euro) o di una deduzione Ires del 30% (per un investimento massimo di 1,8 milioni di euro).

 

L’impresa sociale dovrà utilizzare tale denominazione in conseguenza dell’iscrizione nella specifica sezione del registro imprese creando così affidamento verso terzi (si pensi alla possibilità per chi effettua delle erogazioni liberali a favore di tali enti di beneficiare di deduzioni e detrazioni). Per le società benefit, invece, l’acronimo o l’abbreviazione “SB” ha carattere facoltativo.

 

Sotto il profilo dei controlli in merito all’effettivo svolgimento delle finalità di interesse generale va detto che l’impresa sociale, in quanto ente del Terzo settore, è assoggettata alla vigilanza del ministero del Lavoro rispetto delle condizioni indicate nel Dlgs 112/17 per il mantenimento dello status di ente del Terzo settore. Nelle società benefit, invece, i controlli assumono natura meramente interna, essendo affidati agli organi preposti.

 

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